E’ legittimo il licenziamento del dipendente che usa facebook – o gli altri social – durante l’orario di lavoro.
Con la recente sentenza n. 3133 dell’1 febbraio 2019, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro – confermando quanto già precedentemente stabilito dalla Corte d’Appello di Brescia – ha ribadito la legittimità del licenziamento disciplinare irrogato dal datore di lavoro che, a seguito della verifica della cronologia del pc di un proprio dipendente, ha scoperto che questo, durante il consueto orario di lavoro, aveva effettuato circa 6000 accessi nel corso di 18 mesi, di cui circa 4500 sul social network Facebook, per durate talvolta significative.
Secondo la Suprema Corte, infatti, una tale condotta è suscettibile di integrare la violazione degli obblighi di diligenza e di buona fede nell’espletamento della prestazione da parte del lavoratore, in netto contrasto con l’etica comune.
Il dipendente licenziato, in occasione del ricorso innanzi alla Cassazione, aveva tentato di far valere l’impossibilità della Corte d’Appello di fondare la propria decisione sulla cronologia del motore di ricerca utilizzato per navigare in internet, nonché sull’insufficienza di tale circostanza al fine di dimostrare la riferibilità di tali accessi al medesimo lavoratore. Tuttavia la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutte le censure mosse dal ricorrente.
In particolare, per ciò che concerne l’idoneità probatoria della cronologia, gli Ermellini hanno rilevato che, nel caso concreto, gli accessi a Facebook, richiedendo una specifica password personale, non lasciano spazio a dubbi circa la riferibilità degli stessi al ricorrente.