Con l’entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13.10.2020, a partire da oggi, 14 OTTOBRE 2020, entrano in vigore nuove prescrizioni che avranno validità fino al 13 NOVEMBRE 2020.
Ecco un sunto con le principali prescrizioni:
Mascherine
• È OBBLIGATORIO, sull’intero territorio nazionale, avere con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine), nonché indossarli nei luoghi al chiuso – diversi dalle abitazioni private – e in tutti i luoghi all’aperto – ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande;
• l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie aeree NON OPERA nei confronti di chi fa sport (jogging, running…), dei bambini sotto i sei anni e di chi è affetto da patologie incompatibili con l’utilizzo delle mascherine stesse.
• di contro, OPERA nei confronti di chi si reca a passeggiare in un parco o un giardino pubblico.
• L’utilizzo delle mascherine (incluse le cd. «mascherine di comunità», quelle cioè non soggette a particolari certificazioni e finalizzate unicamente a ridurre la circolazione del virus) si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, quali il distanziamento fisico e l’igiene accurata delle mani, che restano invariate e prioritarie.
Casa
• Si raccomanda di evitare di ospitare in casa più di 6 amici o parenti, con cui non si conviva, per cene o feste private;
• Al pari, si raccomanda di indossare anche in casa la mascherina in presenza di amici o parenti non conviventi.
Scuola
• Sono VIETATE le gite scolastiche, i progetti di scambio e di gemellaggio;
• Sono invece CONSENTITE le attività inerenti percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio.
• Si alle lezioni in presenza.
Sport
• Sono VIETATI gli sport amatoriali di contatto (del tipo calcetto, basket, ecc…), ivi comprese tutte le gare e le competizioni connesse.
• Sono CONSENTITI gli sport di contatto solo per le società professionistiche – a livello sia agonistico che di base;
• Le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte al Coni e al Comitato paraolimpico, comprese le palestre e le piscine, possono continuare le proprie attività, nel rispetto dei protocolli fissati dalle rispettive federazioni.
• È CONSENTITA la partecipazione del pubblico alle competizioni sportive «con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1.000 spettatori all’aperto e 200 al chiuso». Rimane l’obbligo per i responsabili degli impianti di far rispettare le distanze di sicurezza e di misurare la temperatura all’ingresso.
Manifestazioni
• Restano sospesi gli eventi che implicano assembramenti in spazi chiusi o all’aperto.
• Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica ed a condizione che nel corso di esse siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.
Bar e Ristoranti
• Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, pasticcerie, gelaterie…), con consumo al tavolo, sono consentite fino alle ore 24:00;
• Dopo le ore 21:00 vige il DIVIETO di consumare in piedi o al bancone, pertanto verranno serviti solo i clienti seduti ai tavoli, al chiuso o all’aperto.
• È CONSENTITA la ristorazione con consegna a domicilio, così come ogni servizio di asporto, con il DIVIETO di consumazione sul posto o nelle adiacenze del locale dopo le ore 21:00.
Concerti e Cinema
• Gli spettacoli all’aperto non subiscono variazioni rispetto alle precedenti disposizioni, in particolare restano invariati i limiti di 200 persone per gli eventi al chiuso e di 1.000 all’aperto, sempre nel rispetto delle regole di distanziamento sociale.
Discoteche e Feste
• Restano CHIUSE le discoteche e le sale da ballo;
• Sono VIETATE tutte le feste private al chiuso o all’aperto.
Fiere e Cerimonie
• Sono CONSENTITE le fiere ed i congressi, fatte salve le regole già in vigore su distanziamento sociale, protezioni e igiene.
• Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose (matrimoni, battesimi, funerali…) sono CONSENTITE con la partecipazione massima di 30 persone, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Attività professionali
• Si prescrive che i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37.5° DEVONO rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.
• Si raccomanda che siano attuate mediante attività di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
• si raccomanda l’incentivazione delle ferie e dei congedi retribuiti per i dipendenti, nonché degli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
• si raccomanda l’adozione di protocolli anti-contagio e l’incentivazione delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro;
Viaggi
• sono VIETATI gli spostamenti da e per gli Stati ed i territori di cui agli elenchi E ed F dell’allegato n. 20 ed è altresì vietato l’ingresso ed il transito nel territorio nazionale delle persone che hanno soggiornato o transitato negli Stati e nei territori di cui ai medesimi elenchi E ed F, nei 14 giorni antecedenti, se non per uno o più dei motivi tassativamente indicati (esigenze lavorative, assoluta urgenza, esigenze di salute, esigenze di studio, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza…)
>> Allegato 20 «Spostamenti da e per l’estero»
Elenco A: Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano.
Elenco B: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco
Elenco C: Bulgaria, Romania.
Elenco D: Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay.
ELENCO E: Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.
ELENCO F: A decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana A decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro e Serbia.
Qui di seguito potete trovare il testo completo del decreto:
>>> http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-il-presidente-conte-firma-il-dpcm-del-13-ottobre/15385