Quali sono le modalità di svolgimento dell’assemblea dei soci nelle società di capitali? Le innovazioni imposte dalla pandemia sono state recepite dalla normativa vigente o sono soltanto un ricordo?
La disciplina emergenziale
Durante la pandemia da Covid-19, dovendo coniugare il divieto di spostamento con il necessario svolgimento delle attività sociali, il legislatore ha fornito alle società nuovi strumenti funzionali al proseguimento delle loro attività, che fossero compatibili con la “mobilità ridotta” del periodo emergenziale. In particolare, con l’art. 106 del decreto “Cura Italia”, come già discusso in un nostro precedente articolo del blog, cui si rinvia per maggiori approfondimenti, il legislatore ha permesso lo svolgimento dell’Assemblea in forma telematica tramite l’utilizzo di piattaforme di videochiamate di gruppo.
Il post pandemia
Cessata l’emergenza epidemiologica e, di conseguenza, la necessità dei provvedimenti di lockdown, molti stakeholder hanno manifestato la volontà di proseguire con le adunanze telematiche, certamente più rapide e meno dispendiose di quelle in presenza. Non sono mancati, tuttavia, i sostenitori del modello tradizionale, ritenendosi il contradditorio de visu in ogni caso più efficace di quello digitale. E così gli amministratori, che si sono trovati a dover contemperare le esigenze contrastanti dei soci, non di rado hanno utilizzato il compromesso dell’Assemblea nella forma ibrida, da svolgersi in luogo fisico ma con possibilità di partecipare anche tramite piattaforma telematica, sfruttando la proroga del regime emergenziale introdotto dall’art. 106 del decreto “Cura Italia” fino al 31 luglio 2023.
La disciplina oggi vigente
Come evidenziato dal Consiglio notarile di Milano, l’eccezionalità del regime emergenziale ha riguardato la possibilità di convocare l’Assemblea in modalità telematica anche in mancanza di un’apposita clausola statutaria che deponga in tal senso.
Parrebbe conseguirne che, allo stato, fermo l’obbligo dell’eventuale notaio rogante di svolgere le proprie funzioni in luogo fisico indicato dalla legge, l’assemblea sociale potrà svolgersi telematicamente (nelle forme ibride o virtual only) purché tale possibilità sia espressamente prevista nello Statuto della Società. In assenza di esplicita clausola statutaria e in virtù del disposto dell’art. 2363 c.c., co. 1 ciò non sarebbe, infatti, consentito
Suggerimenti di lettura
Per un approfondimento sulle novità introdotte, durante la pandemia, dal decreto “Cura Italia”: https://studiolegaleborgiani.it/decreto-milleproroghe-2021-e-diritto-societario-prorogata-la-possibilita-di-organizzazione-della-societa-a-distanza/
Per le valutazioni espresse dal Consiglio Notarile di Milano sulla legittimità delle clausole statutarie che prevedono lo svolgimento d’assemblea in modalità telematica, sia ibrida che virtual only: https://www.consiglionotarilemilano.it/massime-commissione-societa/massima-n-200-del-23-novembre-2021-clausole-statutarie-che-legittimano-la-convocazione-delle-assemblee-esclusivamente-mediante-mezzi-di-telecomunicazione-artt-2363-comma-1-2366-comma-1-2370/