Il 21 marzo 2025, la Corte Costituzionale ha emesso una sentenza destinata a cambiare profondamente il panorama delle adozioni internazionali in Italia: le persone non coniugate (i cosiddetti “single”) potranno presentare domanda per l’adozione internazionale.
È una decisione attesa da tempo da operatori del settore e associazioni per i diritti civili, che da anni denunciavano una disparità di trattamento priva di fondamento razionale.
Il quadro normativo prima della sentenza
La legge n. 184 del 1983 – che disciplina il diritto del minore a una famiglia – consentiva l’adozione internazionale solo alle coppie sposate da almeno tre anni. Le persone non coniugate non potevano nemmeno accedere alla valutazione di idoneità da parte dei tribunali.
Questa esclusione è stata ritenuta dalla Corte Costituzionale illegittima. Infatti, le scelte orientate alla costituzione di vincoli genitoriali sono ascrivibili all’ampio contenuto della libertà di autodeterminazione, quest’ultima riconducibile agli artt. 2,3 e 31 Cost. poiché concernente la sfera privata e familiare e riconosciuta dalla Corte nella possibilità di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia anche dei figli.
L’interesse del minore al centro della pronuncia
La Corte ha chiarito che, nel bilanciamento tra i diritti del minore e le scelte del legislatore, deve sempre prevalere il cosiddetto interesse superiore del minore, principio sancito anche dalla Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia. Escludere a priori una persona single dalla possibilità di adottare, senza alcuna valutazione individuale della sua idoneità, rappresenta una violazione del principio di uguaglianza e rischia di limitare ingiustificatamente le possibilità per molti minori di trovare una famiglia accogliente.
I benefici per i minori e la società
Secondo i dati delle organizzazioni internazionali, il numero di minori in stato di abbandono è in aumento, mentre le adozioni internazionali sono in calo da anni. L’apertura alle adozioni da parte dei single può contribuire a ridurre questo divario e offrire a molti bambini una possibilità concreta di vivere in un contesto familiare. La Corte ha sottolineato che l’idea di famiglia si è evoluta e che la legge deve riconoscere la pluralità dei modelli familiari esistenti nella società contemporanea.
Una persona singola, supportata da una rete familiare o affettiva, può garantire a un minore un ambiente armonioso e stabile – il cosiddetto foyer stable et harmonieux richiamato anche dalle convenzioni internazionali in materia di adozione.
Le implicazioni giuridiche della sentenza
Con la sentenza n. 33/2025, la Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 29-bis, comma 1, della legge n. 184/1983, nella parte in cui, facendo rinvio all’art. 6 della stessa, esclude le persone non coniugate, residenti in Italia, dalla possibilità di essere dichiarate idonee per l’adozione internazionale. Da oggi, dunque, anche i single potranno presentare dichiarazione di disponibilità all’adozione internazionale, che sarà valutata, insieme all’idoneità della persona richiedente, caso per caso dai tribunali per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza. Questo non significa che chiunque potrà adottare automaticamente: ogni richiesta sarà comunque sottoposta a rigorosi controlli sull’idoneità del richiedente, sulla sua capacità educativa, di offrire stabilità, sostegno affettivo, ed educazione.
Resta, tuttavia, il divieto relativo alle adozioni interne, che la Corte ha comunque escluso possa integrare un vizio di inammissibilità.
Conclusioni
La sentenza del 21 marzo 2025 rappresenta un cambio di paradigma: l’adozione non è più riservata a una sola forma di famiglia, ma diventa un’opportunità concreta anche per i single, purché dimostrino di essere in grado di prendersi cura di un bambino.
In questo modo, si amplia la platea dei potenziali genitori adottivi e si rafforza il principio fondamentale che ogni minore ha diritto a crescere in un contesto di affetto, stabilità e responsabilità, indipendentemente dalla forma giuridica della famiglia.