Dal 1 dicembre 2020 è entrato in vigore il D. lgs. n. 152/2020 attuativo del Regolamento Ue 655/2014, che rende possibile il sequestro conservativo su conti bancari di altri Paesi UE.
Tale intervento era tanto atteso quanto indispensabile poiché, appunto, volto a determinare la necessaria disciplina di coordinamento e di raccordo dell’ordinamento nazionale alla procedura europea già introdotta in passato dal Regolamento Ue 655/2014.
Ma che cos’è, in breve, il sequestro conservativo su conti correnti bancari? Si tratta, in sostanza, di uno strumento, messo a disposizione dei creditori, che consente di congelare le somme depositate dai propri debitori su conti correnti esteri, in attesa dell’esecuzione futura, così da evitare che, nelle more, queste possano evaporare.
Con tale meccanismo, quindi, si permette al creditore di ottenere una misura cautelare sotto forma di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti correnti stranieri, diretta a facilitare il recupero del credito transfrontaliero in materia civile e commerciale.
L’esecuzione futura del credito, infatti, potrà riguardare anche le somme detenute dal debitore in un conto acceso in uno degli Stati membri dell’Unione Europea, diverso sia da quello in cui viene domandato il sequestro, sia da quello in cui è domiciliato il creditore. Si tratta di un provvedimento che viene emesso in favore del creditore istante, se sussistono i presupposti, senza interpellare il debitore, che resta ignaro fino a che non riceve la notifica del provvedimento stesso, come si vedrà a breve.
Entrando nel merito della disciplina, la competenza ad emettere la c.d. ordinanza europea di sequestro conservativo segue le regole generali previste dal codice di procedura civile italiano, sebbene si preveda espressamente che se il credito risulta da atto pubblico, il provvedimento sarà adottato dal Giudice del luogo in cui l’atto pubblico stesso è stato formato.
Parimenti, l’ordinanza europea di sequestro può essere richiesta anche prima di ottenere un titolo esecutivo: in tal caso è competente lo stesso giudice chiamato a decidere anche nel merito.
In caso di accoglimento della richiesta del creditore, l’ordinanza europea dovrà poi essere notificata entro 14 giorni dall’emissione del provvedimento.
Il legislatore, poi, ha disciplinato l’aspetto della ricerca dei depositi da bloccare, prevedendo che questa avverrà con modalità telematiche ai sensi dell’articolo 492 bis del c.p.c.
Per cui, nel caso in cui il creditore abbia motivo di ritenere che il debitore detenga uno o più conti correnti presso banche di altri Stati europei, ma non conosca di quale banca si tratta, potrà chiedere all’autorità giudiziaria, presso la quale è stata depositata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo (che, se accolta. darà luogo alla relativa ordinanza), di richiedere che l’autorità d’informazione dello Stato membro dell’esecuzione (del luogo in cui si trova la Banca estera) ottenga le informazioni necessarie per identificare la banca e il conto corrente del debitore.
Per tutti i giudizi di impugnazione, quelli promossi dai creditori contro il provvedimento che nega l’emissione dell’ordinanza europea, quelli promossi dai debitori per la revoca o la modifica dell’ordinanza concessa, quelli di opposizione dei debitori all’esecuzione dell’ordinanza emessa da altri Stati membri e da eseguirsi in Italia, la procedura comune è quella del reclamo, ai sensi dell’articolo 669 terdecies c.p.c. L’impugnazione va proposta tramite modulo allegato al regolamento di esecuzione Ue 1823/2016 e le parti devono stare in giudizio con la necessaria assistenza di difensori.