DECRETO MILLEPROROGHE 2021 E DIRITTO SOCIETARIO: PROROGATA LA POSSIBILITA’ DI ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA’ A DISTANZA.

Il D.l. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Milleproroghe) è in G.U. dal 31 dicembre 2020 e contiene, fra le eterogenee disposizioni dedicate alla proroga dei termini nelle più svariate materie, alcune disposizioni di immediata applicazione in campo societario.
In particolare, l’articolo 3 comma 6, relativo alle procedure semplificate di svolgimento delle assemblee societarie, proroga alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (comunque non oltre il 31 marzo 2021) il termine previsto dall’art. 106, comma 7, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, il c.d. Decreto Cura Italia, (convertito con la Legge n.27 del 2020), così consentendo fino a detto termine lo svolgimento in forma semplificata delle assemblee societarie.
Sino al 31 marzo 2021 troveranno quindi ancora applicazione le previsioni disposte in precedenza all’art. 106 del D.L. n.18 del 2020. Tramite l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, le società per azioni (s.p.a.) possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Inoltre, tali società possono prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell’art. 2370, comma 4, c.c.
Allo stesso modo, le S.r.l. potranno consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479, comma 4 c.c. ed alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
Per quanto riguarda la modalità di votazione e di intervento in assemblea, spetta alle società, tramite l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, prevedere l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Questo vale per le varie tipologie di società presenti nel nostro ordinamento: le società per azioni, le società in accomandita per azioni (s.a.p.a.), le società a responsabilità limitata (s.r.l.), le società cooperative e le mutue assicuratrici.
Inoltre, per le società con azioni quotate, oltre alle modalità di voto a distanza e le modalità di partecipazione all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, è prevista la possibilità di avvalersi dell’istituto del rappresentante designato (art. 135-undecies, TUF) anche ove lo statuto disponga diversamente. Nell’avviso di convocazione, le medesime società possono prevedere che lo svolgimento dell’intervento in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato, in modo tale che la facoltà del socio di conferire delega al predetto soggetto si traduce in modalità obbligatoria.
Al fine di agevolare il ricorso a tale istituto, al rappresentante designato potranno essere conferite deleghe anche in deroga alle più stringenti previsioni vigenti: pertanto, sia tramite il modulo di delega contenuto nell’Allegato 5A del Regolamento Emittenti, sia tramite delega e subdelega ordinaria.
Mentre, per tutte le società con azioni quotate e per le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, è concesso ricorrere all’istituto del rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies TUF per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche qualora eventuali clausole statutarie dispongano diversamente e prevedere, nell’avviso di convocazione, che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato.
Quanto allo svolgimento dell’assemblea dei soci “da remoto”, le società possono prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante “mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto”, anche quando ciò non sia previsto dallo statuto societario. Non è poi necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nel medesimo luogo, ove la loro presenza sia prevista.
Come anticipato, per quanto i limiti temporali di vigenza delle disposizioni sopra richiamate, queste potranno applicarsi solamente alle assemblee sociali convocate entro e non oltre il 31 marzo 2021.

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