Il Diritto di critica
Il diritto di critica, come il diritto di cronaca, è disciplinato dall’art 21 Cost., il quale tutela la libertà di espressione. A differenza del diritto di cronaca, però, la critica non mira ad informare il destinatario su un determinato fatto, ma fornisce giudizi e valutazioni personali in merito ad uno specifico evento o, in alcuni casi, comportamento.
Tale diritto, come ogni altra facoltà, può essere esercitato entro specifici limiti, che sono stati individuati dalla Corte di Cassazione, con la storica sentenza n. 6902/2012, nella verità, continenza e pertinenza.
Di recente, con la sentenza n. 25759/22, la Corte di Cassazione si è nuovamente occupata del tema dei limiti dell’esercizio del diritto di critica, con particolare riferimento alla configurabilità del reato di discriminazione (art 604 bis c.p.) e diffamazione (art. 595 c.p.).
La vicenda
In particolare, il caso ha avuto ad oggetto le dichiarazioni rese da un consigliere di un’associazione a tutela delle “famiglie tradizionali” nei confronti di un’organizzazione a tutela dei diritti dei discriminati di genere.
Il consigliere riferiva che, durante un forum di sensibilizzazione, l’Associazione avrebbe svolto attività volte a “inculcare la teoria gender”.
A seguito di tali dichiarazioni: il consigliere veniva condannato, in primo grado, dal Tribunale di Assisi per diffamazione (ex. art. 595); mentre, in secondo grado, la Corte di Appello di Perugia, riconduceva le espressioni utilizzate al legittimo esercizio del diritto di critica.
Difatti, in sede penale l’esercizio del diritto (tra cui quello di critica), ai sensi dell’art. 51 c.p., rappresenta una “esenzione” dal commettere reato.
Tuttavia affinché l’esercizio del diritto di critica possa integrare gli estremi di una scriminate ex art 51 c.p., è necessario il rispetto di alcuni requisiti previsti per legge: l’interesse sociale, la continenza del linguaggio e la verità del fatto narrato.
La questione giungeva quindi in cassazione su ricorso del procuratore generale e delle parti civili.
La pronuncia della Cassazione n. 25759/22
Con la sentenza n.25759 del 5 luglio 2022, la Corte di Cassazione si è pronunciata nel merito della questione, affermando che, con riferimento al diritto di critica, il requisito della verità della notizia si declina in maniera peculiare.
Nella critica, l’elemento della notizia è rappresentato da un’opinione personale, che non può essere valutata alla stregua di qualcosa di oggettivamente vero.
In questi casi, quindi, il requisito della verità inerisce piuttosto all’esistenza di un nucleo fattuale reale sul quale, poi, si costruisce il giudizio dell’autore.
In questo senso, le dichiarazioni del consigliere dirette ad accusare la diffusione di una “inculturazione gender” e “l’istigazione all’omosessualità” mediante divulgazione di materiale pornografico, sono risultate false.
Allo stesso tempo la Corte ha avuto modo di chiarire come la critica debba limitarsi ad identificarsi in un motivato dissenso, non potendo tradursi in un’invettiva gratuita rivolta ad individui e/o aggregazioni determinate.
La critica, in definitiva, deve concretizzarsi in un giudizio sostenuto da espressioni corrette, misurate e non lesive dell’altrui dignità morale e professionale.
In questo senso, la Corte ha ritenuto superato anche il limite della continenza, che viene in considerazione sotto l’aspetto della forma espositiva, la quale può essere provocatrice ma non offensiva.
Lo stato dell’arte
In conclusione, con tale pronuncia la Corte ha ribadito i confini tra il diritto di libera manifestazione del pensiero ed il reato di diffamazione, a confine dei quali si pone il discorso d’odio, chiarendo ancora una volta che l’hate speech fine a sé stesso, per quanto detto sopra, rappresenta una condotta idonea e sufficiente a integrare il reato di diffamazione, poiché esula dalla categoria di opinioni critiche, essendo esclusivamente volto a denigrare un determinato gruppo di persone senza alcuna motivazione e con toni esorbitanti rispetto ai doverosi limiti imposti dal rispetto del vivere comune.
Per saperne di più sulla divulgazione di notizie false vedi anche: