Il Decreto Sostegni bis è Legge: le novità in materia bancaria.

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Il 23 luglio scorso, con Legge n. 106, è stato convertito il d.l. 25 maggio 2021, n. 73, c.d. “Decreto Sostegni bis”, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

La Legge di conversione è intervenuta anche in materia bancaria, introducendo alcune importanti novità in tema di credito al consumo, di cambiali e altri titoli di credito, ed infine, di banche popolari.
In primis, il nuovo art. 11 octies, al dichiarato fine di “fronteggiare gli effetti economici dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie”, ha introdotto nel Testo Unico Bancario l’art. 120 quaterdecies.1 denominato “Rimborso anticipato”.

Tale disposizione attribuisce al consumatore il diritto di rimborso anticipato del finanziamento, in tal modo è possibile usufruire di una riduzione del costo totale del credito, in misura corrispondente all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
Va sottolineato, però, che la possibilità di rimborso anticipato riguarda solo i contratti di finanziamento “con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria, quando il credito è garantito da un’ipoteca sul diritto di proprietà o su altro diritto reale avente a oggetto beni immobili residenziali o è finalizzato all’acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato” ex art. 120 quinquies T.U.B.
Ne consegue che tale agevolazione per il consumatore non dovrebbe trovare applicazione nelle ipotesi escluse dall’ambito di applicazione di quest’ultima disposizione.
Anche se, va detto, tale disposizione si pone in continuità con l’art. 125 sexies, il quale, per il credito al consumo, già prevedeva la facoltà di estinzione anticipata al solo costo del capitale residuo.

Per quanto riguarda le novità apportate all’art. 125 sexies, innanzitutto si è precisato che la summenzionata facoltà di rimborso anticipato al solo costo del capitale residuo, debba contemplare una diminuzione “proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.
Inoltre, la Legge n. 106/2021, ha introdotto un nuovo 2° comma all’art. 125 sexies, il quale, stabilisce che i contratti di credito devono indicare in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e dei costi, specificando se, nel caso concreto, trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o, diversamente, quello del costo ammortizzato, e stabilendo altresì che, in mancanza di indicazione, sarà applicato il criterio del costo ammortizzato.
La Legge di conversione ha inserito anche un nuovo 3° comma, il quale prevede il diritto di regresso del finanziatore verso l’intermediario finanziario, “per la quota dell’importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l’attività di intermediazione del credito”, salvo diverso accordo tra il finanziatore e l’intermediario.

Passando alle novità in tema di cambiali e altri titoli di credito, è stato introdotto un nuovo comma 7 bis all’art. 13 del decreto sostegni bis. Ai sensi di quest’ultima norma, i termini di scadenza dei vaglia, cambiali e altri titoli di credito, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021, sono sospesi fino al 30 settembre 2021.
Mentre, per quanto concerne i protesti o le contestazioni equivalenti, spostati nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021, siano cancellati d’ufficio.

Infine, in materia di banche popolari, le novità apportate dall’art. 23 bis della Legge di conversione riguardano i nuovi articoli, 32 bis e 32 ter, introdotti nel TUB.

Importanti novità anche con riguardo alla disciplina delle “Banche popolari”.
L’art. 32 bis TUB, rubricato “Morte del socio”, prevede che, in caso di morte di un socio di una banca popolare, gli eredi subentrino temporaneamente nella partecipazione, maturando in tal modo il diritto di presentare domanda di ammissione a socio o, se sono privi dei requisiti, domanda di accertamento dell’insussistenza degli stessi. In mancanza della richiesta di ammissione, oppure fino a che essa venga eventualmente respinta, “gli eredi possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto previsto dall’art. 30, comma 2”, il quale prevede il limite massimo di detenzione complessivo dell’1% del capitale della banca. Inoltre, gli eredi non ammessi avranno in ogni caso diritto al rimborso delle azioni, salvi i limiti quantitativi o temporali opponibili da parte della Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 28, comma 2-ter.

L’art. 32 ter TUB, invece, introduce i criteri generali per la determinazione del valore delle azioni in caso di rimborso, per tutte le ipotesi di scioglimento del rapporto sociale (recesso, morte o esclusione del socio), salve sempre le prerogative di limitazione opponibili dalla Banca d’Italia.
La norma precisa che per determinare il valore di rimborso delle azioni devono essere applicati i criteri di cui all’art. 2437 ter, secondo e quarto comma c.c., cioè il criterio generale della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell’eventuale valore di mercato delle azioni (art. 2437 ter, secondo comma), ed il criterio speciale eventualmente previsto nello statuto con rettifica predeterminata di specifici elementi dell’attivo e del passivo (art. 2437 ter, quarto comma).
Nel differente caso in cui le azioni siano quotate in mercati regolamentati, invece, verranno applicati i criteri di cui all’art. 2437 ter, terzo comma, c.c. Verrà, dunque, applicata la media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero la ricezione dell’avviso di convocazione dell’assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.
Le banche popolari avranno sei mesi di tempo, dalla data dell’entrata in vigore della Legge di conversione, per adeguare i propri statuti.
Viene inoltre previsto che non spetti ai soci il diritto di recesso previsto dall’articolo 2437, primo comma, lett. f), “modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso”; lett. g), “modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione”; secondo comma, lett. b), “introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli aziona”, del codice civile, al fine di evitare il proliferare dei casi di recesso e il conseguente impatto sul capitale delle banche.

Da ultimo, la Legge n. 106/2021, all’art. 23 ter, ha introdotto l’art. 150 quater TUB. Tale norma, oltre a stabilire che le banche popolari possono emettere azioni di finanziamento secondo quanto previsto dall’art. 2526 c.c., sottolinea, altresì, che i soci finanziatori potranno essere detentori di azioni di finanziamento, anche in deroga ai limiti imposti dall’art. 30, comma 2, e che lo statuto debba stabilire i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti ai soci finanziatori e il numero dei voti a loro spettanti.
Infine, va evidenziato che anche le banche popolari che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale o che siano sottoposte ad amministrazione straordinaria possano emettere azioni di finanziamento anche in deroga ai limiti previsti dall’articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile (ossia il limite di un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale).

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