Con il decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e i successivi decreti di attuazione, il legislatore ha cercato di riformare, in modo organico, il c.d. Terzo Settore, attraverso il riordino e la revisione della disciplina vigente in materia.
Perseguendo le due differenti direttrici della trasparenza e delle agevolazioni fiscali, la riforma vuole dare un compiuto inquadramento giuridico al Terzo Settore, con l’intento di racchiudere la pluralità di soggetti ivi operanti in un unico sistema mediante la partecipazione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).
Si viene così delineando, mediante l’istituzione del RUNTS e l’iscrizione degli Enti del Terzo Settore al medesimo, un sistema di pubblicità legale e tracciabilità, imprescindibile per acquisire la personalità giuridica e usufruire delle agevolazioni fiscali. Il legislatore ha previsto, infatti, un vero e proprio do ut des per tali soggetti.
Da un lato, infatti, l’iscrizione al RUNTS, impone la necessaria pubblicazione delle modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, delle delibere e dei provvedimenti, nonché il deposito annuale dei rendiconti e bilanci, ma dall’altro concede la possibilità di partecipare ad un regime di fiscalità agevolata.
Focalizzando l’attenzione alla natura “non commerciale” delle attività esercitate dalle singole associazioni, imprese e fondazioni, la presente riforma riconosce agli Enti iscritti al RUNTS, agevolazioni sulle imposte indirette, quali ad esempio l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni, e dalle imposte ipotecarie e catastali per i trasferimenti “a titolo gratuito” a favore di tali enti, l’esenzione dai tributi locali, in particolar modo l’esenzione dall’IMU e la TASI se gli immobili posseduti e utilizzati sono destinati allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, didattiche e culturali, o ancora il credito d’imposta sulle erogazioni, da applicarsi a quelle liberali eseguite in denaro da persone fisiche, pari al 65%, e da soggetti Ires, fino al 50%.
Diviene necessario, dunque, definire i c.d. Enti del Terzo Settore (ETS), quali tutte le organizzazioni di volontariato, le imprese sociali, le associazioni, le fondazioni e gli enti di carattere privato i quali si siano costituiti per il perseguimento di finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro alcuno. Nello specifico, ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore (CdTS), si considerano di interesse generale le attività aventi ad oggetto:
❖ interventi e servizi sociali;
❖ prestazioni sanitarie e socio-sanitarie;
❖ educazione, istruzione e formazione professionale;
❖ servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori;
❖ accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
❖ agricoltura sociale;
❖ organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
❖ beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti
❖ interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale.
In ultimo, vi rientrano anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con riferimento però alle sole attività di interesse generale da loro gestite.
Contrariamente, restano escluse dal presente Settore, e dunque non sono soggette alle disposizioni normative della riforma, le formazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali, nonché associazioni di rappresentanza di categorie economiche.
Sebbene l’iscrizione al RUNTS rappresenti una facoltà per i singoli enti, è necessario rilevare come per le Organizzazione di volontariato (ODV), le Associazioni di promozione sociale (APS) e le Onlus, che vogliano aderire al Registro Unico, rilevi il termine del 31 marzo 2021 per l’adeguamento dello Statuto Societario alle disposizioni del Codice del Terzo Settore. Difatti, l’art. 101, il quale prevedeva inizialmente il termine del 2 agosto 2019, poi prorogato fino all’aprile 2021, specifica nel seguente modo:
“Fino all’operatività del Registro Unico nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro 24 mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria”.
Va sottolineato, tuttavia, come le norme contenute nel Codice del Terzo Settore contengano al proprio interno sia disposizioni dal contenuto obbligatorio, alle quali necessariamente le associazioni, gli enti, le fondazioni sono tenute ad attenersi ai fini dell’iscrizione nel RUNTS, sia disposizioni dal contenuto eventuale, per le quali il legislatore riconosce libertà all’autonomia negoziale e associativa.
Con riferimento dunque agli obblighi o facoltà di adeguamento statutario, si individuano:
a) norme inderogabili, le quali devono trovare espressa menzione nello statuto riformato;
b) norme derogabili, per mezzo di espressa previsione statutaria (di regola individuabili nel testo normativo con la formula “se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente”;
c) norme che attribuiscono all’autonomia statutaria mere facoltà (individuabili nel testo normativo con la formula “l’atto costitutivo o lo statuto possono”)
Pertanto, le ODV, le APS e le Onlus iscritte nei rispettivi registri avranno tempo fino al 31 marzo 2021 per modificare il loro statuto e aggiornarlo alla Riforma del Terzo settore. Le altre associazioni non in possesso di una delle tre qualifiche menzionate e quindi non iscritte nei relativi registri non hanno alcun termine per adeguare lo statuto alla Riforma e potranno decidere se e quando entrare nel “perimetro” del Terzo settore.
Le principali modifiche che dovranno operare gli Enti interessati, sono così riassumibili:
Adeguamento statutario obbligatorio:
● indicazione delle attività di interesse generale: individuazione da parte dello statuto delle attività di interesse generale tali da ricondurle a quelle elencate nell’art. 5, co. 1;
● le finalità perseguite: dovranno essere declinate in maniera specifica, tali da risultare in armonia con lo statuto dell’ente.
● l’assenza del fine lucrativo: specificazione della destinazione del patrimonio allo svolgimento dell’attività statutaria.
● il bilancio d’esercizio: la predisposizione, l’approvazione e gli ulteriori adempimenti relativi al bilancio d’esercizio e le modalità con le quali gli organi sociali devono provvedervi.
● i volontari: obbligatoria la rimozione delle previsioni statutarie difformi alla legge per gli enti che si avvalgono di volontari.
● la nomina degli amministratori: i quali devono essere necessariamente nominati tra gli associati e ai componenti degli organi sociali non possa essere attribuito alcun compenso.
Adeguamento statutario facoltativo:
● l’organizzazione interna: le modalità di ammissione dei soci o l’organizzazione interna degli enti risulta essere previsione derogabile dall’autonomia statutaria.
● esercizio del diritto di voto: il Codice del Terzo Settore dispone il termine minmo dei tre mesi per l’esercizio del voto in assemblea, remine il quale può essere modificato in senso migliorativo mediante epsressa previsione statutaria, ma non in senso negativo.
● organo amministrativo: si rimanda alle previsioni statutarie la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo.