La riscossione del credito della comunione legale

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La riscossione del credito della comunione legale

Il diritto alla restituzione di un prestito concesso da due coniugi in comunione dei beni con denaro appartenente alla comunione legale in favore di chi sorge? Il debitore che restituisca l’intero importo ad uno solo dei coniugi è liberato dall’obbligo nei confronti dell’altro?

Di recente la Corte di Cassazione è stata chiamata a dirimere la questione, ribadendo la prevalenza delle regole della comunione legale rispetto al principio generale della parziarietà delle obbligazioni complesse dal lato attivo.

Il regime patrimoniale legale della famiglia

Ai sensi dell’art. 159 c.c. la comunione dei beni costituisce il regime patrimoniale legale della famiglia, che viene ad istaurarsi fra i coniugi al momento della celebrazione del matrimonio, salvo che gli stessi optino per il regime della separazione, ovvero lo modifichino successivamente con apposita convenzione.

All’atto del matrimonio, tra i coniugi si genera per legge un patrimonio comune, in cui confluiscono tutti i beni acquistati dai coniugi ad eccezione di quelli personali e personalissimi.

La presunzione di parziarietà delle obbligazioni complesse sul lato attivo

Ai sensi dell’art. 1294 c.c. i condebitori di una medesima obbligazione si presumono tenuti in solido al loro pagamento (ciascuno per l’intero), salvo che la legge o il tiolo disponga diversamente. Sul fronte attivo, invece, si ritiene ad oggi vigente la regola opposta, della parziarietà delle obbligazioni, per cui ciascun creditore ha diritto a pretendere dal debitore soltanto la propria parte.

Il diritto a pretendere la restituzione di un credito della comunione

Qualora una coppia di coniugi in comunione dei beni presti a un terzo una somma di denaro senza specificarne la provenienza, la provvista si presume provenire dalla comunione legale. Pertanto, laddove la restituzione intervenisse in pendenza di comunione, il debitore che restituisca l’intero importo ad uno solo dei coniugi deve ritenersi liberato anche nei confronti dell’altro.

È quanto di recente ha affermato la Cassazione con l’ordinanza n. 32161, esplicitando il principio secondo cui “dalla erogazione di un prestito con denaro appartenente alla comunione legale tra i coniugi, sorge un diritto alla restituzione, che non è in favore dei singoli coniugi ma della comunione legale”, con la conseguenza che il diritto alla restituzione sorge in capo ai coniugi in quanto titolari della comunione e non a titolo personale.

Considerazioni finali

Con tale pronuncia la Corte di legittimità, nel ribadire il principio generale secondo cui la solidarietà attiva fra più creditori sussiste solo se espressamente prevista in un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento ha quindi chiarito come, in assenza di specificazione sulla provenienza dei fondi, il prestito concesso da coniugi in comunione dei beni si configuri come un’obbligazione solidale anche sul lato attivo. La qualificazione in un senso o nell’altro dipende, però, dalle peculiarità della situazione concreta da cui il credito origina, mostrandosi così sempre opportuna l’assistenza di professionisti sia nelle fasi di erogazione del prestito, sia di restituzione.

Suggerimenti di lettura:

Per un maggiore approfondimento sul regime patrimoniale della famiglia, i principi di solidarietà attiva e della parziarietà delle obbligazioni solidali dal lato attivo

 

 

 

 

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