Da qualche giorno l’INPS ha pubblicato la Circolare n. 41/2024 con le prime indicazioni operative per l’attuazione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali in favore dei datori di lavoro privati che assumono donne disoccupate vittime di violenza beneficiarie del c.d. Reddito di libertà.
Lo strumento è stato introdotto con l’ultima legge di bilancio (L. 30 dicembre 2023, n. 213) che, insieme al decreto legislativo n. 2016/2023, ha modificato la disciplina fiscale e previdenziale per l’anno 2024, con particolare attenzione al contrasto della disparità di genere e al sostegno delle donne vittime di violenza nell’inserimento nel mercato del lavoro.
GLI INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA DIFFERENZA DI GENERE: DONNE DISOCCUPATE, DONNE VITTIMA DI VIOLENZA E MADRI LAVORATRICI
Tra gli obiettivi programmatici della Legge di Bilancio 2024 vi è la volontà di tutelare, in modo più effettivo, il diritto alla genitorialità indipendentemente dal genere del genitore.
In primis, la Legge di Bilancio 2024 ha ampliato nuovamente l’importo dell’indennità di congedo parentale fruibile per madri o padri entro il sesto anno di vita del bambino. In particolare si è previsto l’aumento dell’indennità (originariamente fissata al 30% della retribuzione imponibile) all’80% per 2 mesi nel 2024 e all’80% per un mese e al 60% per un altro mese nel 2025.
Con la volontà di (almeno) ridurre il divario esistente tra i generi, è stato introdotto uno sgravio contributivo per i datori di lavoro che, nel triennio compreso tra il 2024 ed il 2026, assumono donne disoccupate o percipienti il reddito di libertà previsto per le donne vittime di violenza. Tale sgravio è riconosciuto nel limite massimo di € 8.000,00 annui e la durata dell’agevolazione è di 12 mesi in caso di assunzione a termine, 18 mesi in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato e di 24 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato.
Altra cruciale novità consiste nell’introduzione del c.d. “Bonus Mamme lavoratrici” ovvero uno sgravio contributivo per i datori di lavoro che, nel triennio compreso tra il 2024 ed il 2026, assumono donne disoccupate o percipienti il reddito di libertà previsto per le donne vittime di violenza. Tale sgravio è riconosciuto nel limite massimo di € 8.000,00 annui e la durata dell’agevolazione è di 12 mesi in caso di assunzione a termine, 18 mesi in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato e di 24 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato.
Sempre nell’ottica di adottare provvedimenti di sostegno dei genitori deboli, con la Legge di Bilancio 2024 si è previsto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore delle lavoratrici madri. Tale esonero spetta alle lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, risultino essere madri di tre o più figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore ai 18 anni.
Il medesimo esonero è riconosciuto, in via sperimentale, anche in favore delle lavoratici che nel suddetto periodo risultino essere madri di due figli, di cui il più piccolo abbia una età inferiore a 10 anni.
CONFERMA DELLA RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE-CONTRIBUTIVO
Anche per il 2024 è stata confermata la riduzione del cuneo fiscale-contributivo. Tale misura prevede, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, un esonero, che non produce effetti sul rateo della tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti privati e pubblici, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, pari al 6% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di € 2.692,00 e al 7% se la retribuzione stessa non eccede l’importo mensile di € 1.923,00.
LE NOVITA’ DAL FRONTE PREVIDENZIALE
Sul fronte previdenziale la manovra ha inciso prevalentemente sui canali di pensionamento anticipato, modificando i requisiti di accesso delle forme di accompagnamento alla pensione in vigore lo scorso anno.
In particolare, da un lato è stata confermata la misura c.d. Quota 103, ossia l’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori che, entro il 31 dicembre 2024, raggiungano 62 anni di età e 41 anni di anzianità contributiva, dall’altro la manovra del 2024 introduce due differenti tipologie di calcolo a seconda della data di maturazione dei requisiti. Per tutti quelli che hanno maturato i requisiti nel 2023 resta in vigore il massimale rappresentato da un importo della prestazione non superiore a cinque volte il trattamento minimo, previsto dalla legislazione vigente. Invece, per chi ha maturato i requisiti nel 2024, il trattamento di pensione anticipata “è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180”; ciò comporta una riduzione permanente dell’importo per la maggior parte dei pensionandi, e la durata della finestra mobile, per i dipendenti privati, ossia il tempo di attesa che deve trascorrere tra la maturazione dei requisiti e la percezione del primo rateo pensionistico, che viene elevata a sette mesi rispetto ai tre precedenti.
Anche Opzione donna è stata confermata dalla Legge di Bilancio 2024 per cui le donne lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2024, hanno maturato un’età anagrafica pari ad almeno 61 anni e un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e che risultino essere, alternativamente, disoccupate, aventi una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 75% o caregivers (ossia il soggetto che si prende cura dei propri familiari non autosufficienti).