Con anticipo rispetto alla scadenza del 27 dicembre, anche la Camera dei Deputati ha approvato il ddl di conversione del d.l. 28.10.2020 n. 137, confermando quanto già approvato in Senato nei giorni addietro, e traslando in una Legge il contenuto dei vari decreti ristori sino ad ora succedutisi.
Tra le novità più rilevanti, oltre alle misure concernenti rimborsi e proroghe, soprattutto relativi ad adempimenti fiscali, si segnalano gli interventi di modifica e integrazione della L. 27 gennaio 2012 n. 3 in materia di sovra-indebitamento.
In analogia a quanto già avvenuto con riferimento alla crisi delle imprese “fallibili”, il legislatore ha inteso anticipare, anche per i consumatori e gli imprenditori non fallibili che versano in stato di forte indebitamento, l’entrata in vigore di alcune novità agevolative contenute nel Codice della crisi che, si ricorda, dovrebbe entrare in vigore il prossimo settembre.
In particolare, si segnala l’estensione, anche a favore dei soci illimitatamente responsabili, degli effetti dell’accordo di composizione della crisi proposta dalla società ai suoi creditori.
Si chiarisce, inoltre, che un soggetto indebitato va considerato consumatore anche se socio di una società di persone quando la massa dei debiti derivi da rapporti personali e non da quelli dell’impresa di cui è socio.
Molto importante, poi, si mostra la volontà di anticipare l’entrata in vigore delle procedure familiari unitarie: i componenti di una medesima famiglia, quindi, se conviventi o se indebitati per un motivo comune, potranno presentare un’unica procedura di composizione della crisi, con ovvio risparmio in termini di costi di procedura e di maggiore possibilità di composizione di una situazione di crisi più complessa.
In più, con riferimento al consumatore in stato di forte indebitamento (e cioè il soggetto che non svolge abitualmente un’attività d’impresa, anche agricola, o professionale) si prevede la possibilità di inserire all’interno del proprio “piano di risanamento” la falcidia dei debiti, anche quando questi derivino da contratti di finanziamento con cessione del quinto, del T.F.R. o della pensione.
Altra importante novità si registra sul fronte dell’esdebitazione (e cioè della inesigibilità, da parte dei creditori, di ricevere il pagamento dei deibiti pregressi).
Si prevede, infatti, che il debitore persona fisica “meritevole”, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura (pertanto nullatenente), può beneficiare della “cancellazione provvisoria dei debiti”, per una sola volta. Provvisoria perché resta l’obbligo di pagare il debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti (tra le quali non rientrano i finanziamenti in qualsiasi forma erogati) tali da soddisfare i creditori in misura non inferiore al 10 per cento.
Anche con riferimento al sovra-indebitato, infine, si prevede il meccanismo di cram-down nei confronti dell’Amministrazione finanziaria per cui, qualora l’adesione di quest’ultima sia determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze necessarie per concludere l’accordo di “ristrutturazione del debito”, si applica il meccanismo del silenzio assenso (il silenzio vale voto positivo), purché l’organismo di composizione della crisi nominato relazioni sulla convenienza di tale proposta rispetto all’alternativa liquidatoria.