Nuovo processo per la famiglia e i minori

avv. diritto di famiglia Macerata

La legge n. 206 del 26.11.2021 (c.d. Riforma del processo civile), oltre a dettare l’indirizzo e delimitare l’attività di riforma, ha previsto una serie di disposizioni, vincolanti a partire dal 22.6.2022, relative al processo nei rapporti di famiglia.

Le novità a partire dal 22.6.2022

Le novità relative alla prima fase di attuazione sono, quindi, appena entrate in vigore e hanno ad oggetto diversi aspetti del processo in materia di famiglia.

La modifica dei criteri di riparto delle competenze

Entra innanzitutto in vigore la modifica dei criteri del riparto di competenza tra Tribunale Ordinario (in seguito “TO”) e Tribunale per i Minorenni (in seguito “TM”), prediligendo il primo al secondo.  Si darà precedenza alla trattazione del procedimento innanzi al Tribunale Ordinario anche quando questo sia stato introdotto dopo la pendenza del procedimento innanzi al Tribunale minorile, non valendo più la regola della prevenzione.

Quanto alle competenze, il tribunale ordinario potrà giudicare sulla decadenza e sulla limitazione della responsabilità genitoriale se già è in corso un giudizio di separazione o di divorzio.

Mentre il TM rimane competente a adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti nell’interesse del minore.

 

Il nuovo procedimento per l’allontanamento del minore dalla famiglia problematica

 È poi entrato in vigore il nuovo procedimento per l’allontanamento del minore dalla famiglia in caso a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica con conseguente emergenza di provvedere.

Con l’integrale riscrittura dell’art. 403 c.c., viene introdotta la convalida, da parte del TM, dell’ordine di allentamento del minore dalla propria famiglia disposto da altra autorità giudiziaria competente e più in generale viene previsto un articolato controllo giurisdizionale sull’azione della Pubblica Autorità da parte del Pubblico Ministero e del Tribunale per i Minorenni con ascolto delle parti e del minore.

Mutano anche i presupposti per disporre l’affido dei minori, che potrà avvenire se il minore è moralmente o materialmente abbandonato o se si trova esposto, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica.

Il curatore speciale del minore

Quanto al curatore speciale del minore, ferma restando la necessità della sua nomina nell’ipotesi di conflitto di interessi del minore con il proprio genitore, il curatore speciale potrà essere nominato anche laddove lo richieda il minore che abbia già compiuto 14 anni quando i genitori appaiano, per gravi ragioni, temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi dello stesso.

Sono state tipizzate le ipotesi in cui l’autorità giudiziaria è chiamata a nominare un curatore speciale al minore, distinguendo quelle in cui tale nomina è obbligatoria a pena di nullità (decadenza responsabilità genitoriale; provvedimento confermativo dell’allontanamento familiare ex art. 403 c.c.) da quelle in cui è invece facoltativa (temporanea inadeguatezza dei genitori per gravi ragioni a rappresentare interessi del minore).

Nella figura del curatore speciale del minore, così come di recente modificata, vengono a concentrarsi le figure del curatore e del difensore del minore, dal momento che tale figura assumerà le vesti anche di difensore tecnico del minore.

Nuovi ambiti per la negoziazione assistita

Infine, viene incentivato – in linea con le recenti riforme – l’uso dello strumento della negoziazione assistita tramite avvocati, che potrà essere conclusa tra i genitori di figli minori nati fuori dal matrimonio. L’accordo raggiunto tramite l’assistenza dei professionisti, se ritenuto corrispondente all’interesse dei figli da parte del Pubblico ministero competente, produrrà gli stessi effetti, tenendone luogo, dei provvedimenti giudiziali che deciderebbero tali aspetti.

Nuovi consulenti per i Tribunali

Viene ampliato, infine, il novero delle professionalità iscritte all’albo dei consulenti tecnici a disposizione dei giudici per le perizie, nel quale sono ora presenti anche la neuropsichiatria infantile, la psicologia dell’età evolutiva e la psicologia giuridica o forense.

 

 

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