Sì ai patti tra coniugi per la regolazione preventiva della crisi

avvocato macerata patti tra coniugi

Da tempo si discute della validità degli accordi siglati dai coniugi in vista dell’eventuale crisi matrimoniale, trovando spesso seguito, tra i giudici di merito, la tesi della loro inefficacia per illiceità della causa.

Con l’ordinanza n. 20415, depositata il 21 luglio 2025, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha ridimensionato questa posizione, enunciando un principio di particolare rilievo, destinato a incidere significativamente sulla prassi giuridica in materia di gestione dei rapporti economici tra coniugi in crisi.

Con tale pronuncia la Suprema Corte ha infatti riconosciuto la legittimità dei patti ma stipulati tra coniugi prima della separazione, preordinati a stabilire in modo preventivo la regolamentazione economica in ipotesi di fallimento del matrimonio.

La vicenda esaminata dai giudici

Nel caso esaminato dai Giudici di Piazza Cavour, i coniugi, in costanza di matrimonio e sette anni prima dell’insorgere della crisi, avevano sottoscritto una scrittura privata con cui il marito si obbligava, in caso di separazione, a corrispondere alla moglie una somma pari a circa 146.000 euro. L’importo era giustificato come riconoscimento del contributo economico da lei apportato alla vita familiare (in particolare per spese relative al mutuo dell’abitazione, all’acquisto di arredi, ecc.), a fronte del quale la moglie, con lo stesso accordo, rinunciava alla titolarità e al possesso di determinati beni mobili.

Al verificarsi della separazione, il marito si è rifiutato di adempiere, sostenendo la nullità del patto in quanto contrario a norme imperative e all’ordine pubblico. Tuttavia, sia il Tribunale sia la Corte d’Appello hanno riconosciuto la validità del patto e condannato l’uomo al pagamento della somma pattuita.

La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sul punto, citati diversi propri precedenti in materia, ha confermato la legittimità dell’accordo con cui i coniugi regolamentano aspetti patrimoniali condizionati all’evento futuro e incerto della separazione.

Il principio espresso dalla Suprema Corte: autonomia contrattuale con limiti

Nel decidere il ricorso, la Corte di Cassazione ha qualificato l’accordo come contratto atipico condizionato sospensivamente alla separazione.

Ai sensi dell’art. 1322 c.c., i cittadini possono concludere contratti atipici, ossia tipologie di contratti non espressamente previsti e disciplinati dalla legge, purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. In tal senso, la Cassazione ha riconosciuto che la prevenzione di futuri conflitti economici tra coniugi rappresenta un interesse legittimo e meritevole di protezione. Parimenti legittima è stata ritenuta la condizione sospensiva della separazione, giacché quest’ultima non costituisce la causa del patto, bensì rappresenta la circostanza che ne determina il sorgere degli effetti.

Ai fini della comprensione dei limiti di validità, va precisato che l’accordo in oggetto non conteneva alcuna rinuncia preventiva all’assegno di mantenimento o divorzile. Il pagamento previsto aveva natura distinta, collegata a spese documentate sostenute dalla moglie durante il matrimonio e mirava a riequilibrare una situazione patrimoniale pregressa.

La Corte ha, pertanto, escluso che il patto intendesse eludere gli obblighi di legge in materia di mantenimento, chiarendo che la somma pattuita costituiva un obbligo autonomo e aggiuntivo, non sostitutivo degli strumenti di tutela previsti dalla normativa inderogabile vigente.

Tale aspetto è molto rilevante, giacché uno dei timori verso i patti in pendenza di matrimonio è che servano ad aggirare il futuro diritto dell’ex coniuge economicamente più debole ad ottenere un assegno di mantenimento o divorzile. Nel caso di specie, però, l’intesa disciplinava un obbligo diverso e ulteriore, liberamente assunto dal marito a tutela del contributo dato precedentemente dalla moglie.

I confini della legittimità

La pronuncia della Cassazione, pur segnando una svolta con l’ammissibilità dei patti tra coniugi per la gestione dell’eventuale crisi, non equivale a una liberalizzazione indiscriminata. Tali accordi devono comunque rispettare rigorosi limiti di legittimità, sia sotto il profilo contenutistico che funzionale.                                                                                        

In primo luogo, non possono modificare i doveri inderogabili imposti dal matrimonio (art. 143 c.c.), quali la fedeltà, la coabitazione e l’assistenza morale e materiale. Risultano pertanto nulle le clausole che tendano a eludere o limitare tali obblighi, ovvero impongano condizioni lesive della dignità personale di uno dei coniugi.

Sono, inoltre, inammissibili le pattuizioni che riguardino preventivamente la responsabilità genitoriale, l’affidamento o il mantenimento dei figli. Tali questioni sono indisponibili e rimangono sempre soggette alla valutazione del giudice.

Sotto il profilo patrimoniale, gli accordi devono essere sorretti da una causa concreta e lecita e devono mantenere un equilibrio tra le parti. Clausole manifestamente squilibrate, prive di giustificazione o di natura punitiva rischiano di essere dichiarate nulle per violazione dell’ordine pubblico o della libertà matrimoniale.

Conclusioni

L’ordinanza n. 20415/2025 della Cassazione rappresenta un’apertura significativa all’autonomia privata nella gestione dei rapporti tra coniugi, anche per l’ipotesi dell’eventuale crisi e divisione.

La pronuncia si pone in continuità con precedenti analoghi, che hanno nel tempo riconosciuto tutela alla volontà dei coniugi di pianificare in modo consapevole e anticipato gli effetti patrimoniali di una possibile crisi coniugale, evitando, nei limiti consentiti dalla legge, l’insorgere di conflitti e contenziosi.

Tuttavia, trattandosi di contratti atipici, la decisione circa la loro validità passa per un’analisi nel merito, condotta dal Giudice sia con riguardo al loro contenuto, sia in relazione alla loro funzione e al rispetto dei principi inderogabili dell’ordinamento.

Per questa ragione, è sempre preferibile rivolgersi ad un operatore legale esperto del settore che possa valutare caso per caso la percorribilità di simili intese e redigere patti chiari, validi ed efficaci, capaci di garantire tutele concrete nel rispetto del dettato normativo.

 

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