La tanto attesa legge sul “fine vita”, approvata il 22 dicembre 2017, entrata in vigore il 31.1.2018, ha finalmente affrontato la delicata tematica del c.d. “consenso informato”, disciplinandone le modalità di espressione e di revoca, nonché le condizioni e le disposizioni anticipate di trattamento, nel caso in cui sopravvenga una incapacità di intendere e di volere, permettendo ai medici di dare immediata esecuzione alla volontà dei pazienti senza doversi rivolgere al giudice tutelare come accadeva in passato.
Di lì a pochi giorni si è registrato il primo caso in Italia di “morte assistita”. La Sig.ra Patrizia Cocco, 49 anni, di Nuoro, ha rinunciato alla ventilazione meccanica dando via alla sedazione dopo aver manifestato per quattro volte la volontà di rinunciare alla vita, come prevede la legge. Il legale della donna ha affermato: “E' stata una scelta di Patrizia molto lucida e coraggiosa. La legge, che tutela il diritto alla salute, alla dignità ed alla autodeterminazione, Patrizia Cocco la aspettava da anni, da quando sentiva di essere imprigionata nella malattia dentro la quale sopravviveva a una vita che lei in quelle condizioni non voleva più vivere”.
Il testo normativo è composto da 8 articoli. In particolare:
- Il primo articolo è dedicato alle linee generali in tema di consenso informato e di diritto all’informazione. Ogni persona deve poter conoscere le proprie condizioni di salute e, quindi, deve essere resa edotta in maniera comprensibile della diagnosi, prognosi, dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario e le conseguenze per il caso di rifiuto al medesimo. Il consenso informato può essere espresso in forma scritta e deve essere inserito all’interno della cartella clinica. È anche prevista la possibilità di esprimere tale consenso mediante videoregistrazione o altre apparecchiature elettroniche di comunicazione. Il consenso informato può essere sempre revocato.
- L’art. 2 disciplina la terapia del dolore, ovvero il divieto di ostinazione irragionevole nelle cure nella fase finale della vita del paziente. In particolare, il medico è tenuto ad adoperarsi per alleviare le sofferenze del paziente, anche in caso di rifiuto del consenso al trattamento sanitario, anche mediante l’erogazione di cure palliative.
- L’art. 4 si occupa delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), ovvero gli atti in cui qualsiasi persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, può esprimere le proprie preferenze e convinzioni in materia di trattamento sanitario, potendo anche nominare, con atto scritto, un soggetto fiduciario che lo rappresenti nelle relazioni con il medico e gli ospedali.
- L’art. 5, infine, prevede la possibilità di definizione di una pianificazione delle cure condivisa tra medico e paziente, alla quale il sanitario è tenuto ad attenersi nel caso in cui il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso.
Indubbiamente un grande traguardo quello raggiunto dal legislatore e dalla società più in generale. Indice di una coscienza comune che si evolve, non più ancorata ai dogmi del passato e sempre più incline alle liberalità che un paese laico e democratico deve garantire ai cittadini.