Assegno di divorzio: la nuova proposta di legge approvata alla Camera.

Martedì 14 maggio 2019 è stata approvata alla Camera dei Deputati, con larghissimo consenso (386 voti favorevoli, 19 astensioni e nessun voto contrario), la proposta di legge sulle modifiche all’assegno c.d. divorzile, che pertanto pare proprio sia destinata a diventare presto legge.

L’art 5 della L.n.898\1970, nella formulazione tutt’ora vigente, condiziona l’obbligo di somministrazione dell’assegno divorzile all’accertamento, da parte del giudice, della inadeguatezza dei mezzi dell’altro coniuge o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso la valutazione di criteri normativi quali le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, il reddito di entrambi, da valutarsi alla luce della durata del matrimonio.

La proposta approvata alla Camera recepisce l’orientamento espresso nel 2018 dalle Sezioni Unite della Cassazione, prevedendo che l’assegno di divorzio a favore del coniuge cd. debole sia parametrato su circostanze quali:

  • la durata del matrimonio;
  • le condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito dello scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • l’età e lo stato di salute del soggetto richiedente;
  • la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un’adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell’adempimento dei doveri coniugali nel corso della vita matrimoniale;
  • l’impegno di cura dei figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipendenti.

Come attualmente accade, rimarrebbero altresì vigenti i parametri del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, del patrimonio e del reddito netto di entrambi i coniugi.

Verrebbero introdotte, inoltre, due ulteriori ed incisive novità sotto il profilo della durata dell’assegno divorzile:

  1. Si prevede che il Tribunale possa predeterminare il periodo di efficacia dell’assegno (cd. assegno a tempo) nei casi in cui, tenuto conto di tutte le circostanze summenzionate, accerti che la ridotta capacità reddituale del richiedente sia dovuta a ragioni contingenti o comunque superabili.
  2. Verrebbe recepito il principio secondo cui la perdita del sussidio si verifichi non solo in caso di nuove nozze del beneficiario (come espressamente previsto dalla normativa attualmente in vigore), ma anche in caso di unione civile con altra persona o di convivenza, anche non registrata ma purché stabile, come già stabilito da numerose sentenze.

Infine la nuova legge sancirebbe espressamente che il diritto all’assegno non possa risorgere qualora venisse interrotta la seconda unione che ha dato causa alla perdita del beneficio.

 

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