Dal 1° luglio 2019 gli esercenti attività commerciali con un volume d’affari superiore a 400.000 euro dovranno dire addio allo scontrino fiscale o alla ricevuta fiscale cartacei, che verranno sostituiti dall’obbligo, in capo ai soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate, di memorizzare e trasmettere telematicamente le ricevute e gli scontrini giornalieri all’Agenzia delle entrate.
Tale novità si estenderà dal 1°gennaio 2020 a tutti i soggetti che esercitano attività di commercio al minuto ed assimilate, fatta eccezione per quei soggetti esonerati dall’obbligo, così come indicati dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato in data 16 maggio 2019.
Il Decreto Legislativo n. 127/2015 ha introdotto, infatti, tra le tante novità, la memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (c.d. scontrino elettronico).
In sostanza, i corrispettivi percepiti non saranno più documentati mediante il rilascio di scontrini e ricevute fiscali, bensì attraverso la comunicazione dei dati dei corrispettivi giornalieri, previamente memorizzati e inviati elettronicamente, ferma restando la possibilità per il cliente, che ne faccia richiesta, di ottenere il contestuale rilascio di un documento commerciale, valido anche ai fini fiscali, se integrato con codice fiscale o partita Iva del soggetto acquirente.
Come si è già detto, il congedo dagli odierni scontrini non sarà immediato, prevedendosi una procedura articolata in due fasi temporali, che distingue a seconda della mole d’affari del contribuente coinvolto:
- dal prossimo 1° luglio soltanto i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro saranno soggetti a tale normativa;
- dal 1°gennaio 2020 l’obbligo si estenderà a tutti gli altri, indipendentemente dalla dimensione soggettiva.
- Rimarranno, però, esonerati dall’obbligo di emissione dello scontrino elettronico tutti i soggetti che, in base alla legislazione vigente, sono fuori dal perimetro di certificazione dei corrispettivi (tabaccai, giornalai, venditori di prodotti agricoli), confermando gli esoneri dalla certificazione fiscale già attualmente esistenti. Inoltre, l’esonero riguarderà anche i soggetti che effettuano prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali il biglietto di trasporto assolve alla funzione di certificazione fiscale. Infine, l’esenzione riguarderà, ma soltanto fino al 31 dicembre 2019, i soggetti che effettuano operazioni marginali, ovvero i cui ricavi o compensi non siano superiori all’1% del volume d’affari del 2019. Per quanto concerne la durata degli esoneri dall’obbligo dello scontrino elettronico si prevede che saranno provvisori: infatti le date a partire dalle quali si verificherà la cessazione dell’esenzione dovranno essere disposte con appositi decreti ministeriali, sentite le associazioni di categoria.
Ma che cosa rischia il contribuente che non si adegui a tale imposizione normativa?
L’art 2,6 del dlgs. n.127\2015 dispone che ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi si applicano, in caso di mancata memorizzazione ed omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli articoli 6,3 e 12,2 del decreto legislativo 471\97. Si tratta di sanzioni che possono raggiungere un importo pari al 100% dell’imposta relativa e che, come precisato dall’Agenzia delle Entrate con risposta n.9/E/2019, sarebbero applicabili al contribuente che ometta di procedere alla digitalizzazione.
Infine, un ultimo interrogativo riguarda le apparecchiature da utilizzare per il rilascio dello scontrino elettronico e il costo di tale procedura di ammodernamento. Vi sono molteplici strade per procedere in tal senso: si potranno utilizzare i registratori telematici (c.d. RT) o server telematici (c.d. ST), se approvati dall’Agenzia delle Entrate. Alternativamente potrà essere utilizzata una procedura web, accessibile gratuitamente e anche tramite dispositivi mobili, predisposta dall’Agenzia delle Entrate sul portale “Fatture e Corrispettivi” attraverso la quale sarà possibile non solo memorizzare e trasmettere i corrispettivi giornalieri ma anche rilasciare al cliente il documento commerciale, sostitutivo dell’odierno scontrino o ricevuta. Infine, per coloro che intendano procedere all’acquisto di questi moderni registratori di cassa, il legislatore ha previsto agevolazioni finanziarie pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto o l’adattamento degli attuali registratori di cassa fino a un massimo di spesa di 250 euro per l’acquisto e 50 euro per l’adattamento di ogni strumento, stabilendo che il credito di imposta potrà essere subito utilizzato per la compensazione della prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto, successiva al mese in cui è stata registrata la fattura.
Sembra, dunque, che la fase di digitalizzazione dei procedimenti di emissione, invio, tenuta e conservazione digitale dei dati fiscali, iniziata con la fatturazione elettronica, si stia per completare con l’introduzione dello scontrino elettronico; l’addio alla carta pare essere sempre più vicino, seppur dilazionato nel tempo.