CANNABIS LIGHT: VENDERLA E’ REATO?

Negli ultimi tempi abbiamo assistito all’apertura di molti negozi specializzati nella vendita della nuova cannabis light.

Nemmeno il tempo di placare il dibattito tra “a favore” e “contrari” e già molti negozi hanno dovuto abbassare le saracinesche. Analizziamo i meccanismi normativi alla base di quanto sta accadendo.

La legge 2 dicembre 2016, n. 242 rubricata “disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa” ha come finalità quella di promuovere tale coltura (Cannabis sativa L.), a fronte dei molteplici vantaggi che la stessa avrebbe in termini di impatto ambientale e sostenibilità economica. Nello specifico, infatti è stato dimostrato che la coltivazione della canapa diminuirebbe il consumo dei suoli, avrebbe effetti positivi sul fenomeno della desertificazione e contribuirebbe a salvaguardare la biodiversità. Nell’intento normativo, inoltre la canapa potrebbe trovare innumerevoli applicazioni tanto da essere utilizzata per la produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori.
La norma ha però operato una restrizione sul tipo di canapa utilizzabile per le predette applicazioni; infatti oggetto di disciplina legislativa è solo la canapa che non rientra nell’ambito di applicazione del testo unico in materia di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope e cioè quella in cui la concentrazione di THC, principio attivo con efficacia di stupefacente della cannabis, rimane ricompreso entro la forbice tra lo 0,2% e lo 0,6%. Se la percentuale di THC dovesse superare il valore massimo consentito scatterebbero sanzioni a carico del coltivatore, all’esito di eventuali controlli.
Da un’attenta analisi del testo della L. 242/2016, si riconosce chiaramente l’intento sotteso all’emanazione della legge, il quale era soprattutto quello di fornire una compiuta regolamentazione di una materia che, sebbene avesse scatenato accesi dibattiti nell’opinione pubblica, era rimasta priva di un’autonoma disciplina legislativa. 
Dall’entrata in vigore della legge in discorso, il 14 gennaio 2017, si è assistito alla proliferazione di attività commerciali ed esercizi pubblici che vendono al dettaglio la cannabis, un prodotto derivante dalla lavorazione della foglia di canapa, corrispondente alla omonima droga leggera, ma che, a differenza di questa, sembrava essere divenuto legale per effetto della legge 242/2016, purchè la concentrazione di THC fosse compresa nei limiti di legge. Tale prodotto, proprio per questa ragione, si sarebbe differenziato dalla cannabis illegale e sarebbe stato qualificato come cannabis “light”. Il condizionale è d’obbligo se si pensa alle reazioni ufficiali ed istituzionali che hanno accompagnato la proliferazione di questi “cannabis shop”.
Il Ministro della Salute il 19 Febbraio u.s. ha interpellato il Consiglio Superiore di Sanità, ponendogli due distinti quesiti. Il primo, relativo alla pericolosità di tali prodotti ed ai rischi connessi all’utilizzo degli stessi per la salute umana. Il secondo, relativo invece alla possibilità che tali prodotti siano posti in commercio ed eventualmente a quali condizioni.
  • Con riguardo alla prima questione sottopostagli, il Consiglio ha ritenuto “che la pericolosità dei prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa, in cui viene indicata in etichetta la presenza di cannabis o cannabis light, non può essere esclusa”. In particolare, la biodisponibilità di thc anche a basse concentrazioni non è trascurabile, sulla base dei dati di letteratura. Per le sue caratteristiche farmacocinetiche e chimico-fisiche thc e altri principi attivi inalati o assunti con le infiorescenze di cannabis sativa possono penetrare e accumularsi in alcuni tessuti, tra cui cervello e grasso, ben oltre le concentrazioni plasmatiche misurabili, con un consumo che avviene al dì fuori di qualsiasi possibilità di monitoraggio e controllo delle quantità effettivamente assunte.
  • In merito al secondo quesito, relativo all’opportunità di permettere la commercializzazione della cannabis light, il Consiglio ha risposto che “tra le finalità della coltivazione della canapa industriale, prevista dalla Legge 242/2016 non è inclusa la produzione delle infiorescenze né la libera vendita al pubblico; pertanto la vendita dei prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa, in cui viene indicata in etichetta la presenza di cannabis o cannabis light, in forza del parere espresso sulla loro pericolosità, qualunque ne sia il contenuto di Thc, pone certamente motivo di preoccupazione”.

Per questi motivi ed in virtù del principio di precauzione e tutela nei confronti di consumatori inconsapevoli nonché per timore di effetti collaterali sulle fasce più a rischio della popolazione, come soggetti anziani, madri in fase di allattamento o persone con patologie croniche, il Consiglio Superiore della Sanità ha detto no alla vendita di cannabis light.

Ed ecco, quindi, spiegato l’iter che ha portato alle recenti chiusure in molte città di esercizi commerciali che vendevano cannabis light; in parecchi casi, inoltre, i proprietari sono stati altresì indagati per spaccio di sostanze stupefacenti o sono stati arrestati e la merce sequestrata.

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