Il governo italiano ha predisposto una serie di iniziative di prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione sui litorali italiani, anche nota come l’iniziativa “Spiagge Sicure”. Ma di cosa si tratta? E quali sono le sanzioni in cui potrebbe incorrere l’acquirente finale di un bene contraffatto?
Si tratta di un’operazione governativa di finanziamento dei comuni costieri per combattere l’abusivismo commerciale e le attività illecite durante il periodo di massima affluenza turistica: per il 2019 è stato predisposto un contributo di 4.2 milioni a beneficio di cento comuni costieri, non capoluogo di provincia, con popolazione non superiore a 50mila abitanti e che non hanno già beneficiato di contributi del Viminale per iniziative analoghe, selezionati considerando le presenze turistiche registrate nel 2017.
Tra i cento enti locali beneficiari del fondo, cinque sono marchigiani: si tratta di Sirolo, Cupra Marittima, Grottammare, Porto San Giorgio e Potenza Picena.
Il sussidio, in continuità con lo scorso anno, permette di rafforzare, anche mediante un più corposo dispiegamento di forze dell’ordine sui litorali, le politiche municipali di prevenzione e contrasto di questo fenomeno molto diffuso nel Bel Paese, dannoso sia per la salute dei consumatori che per l’economia. Difatti la vendita di prodotti contraffatti sulle spiagge italiane genera non solo seri rischi per la salute delle persone, soprattutto dei più piccoli, che entrano in contatto con prodotti realizzati nella piena inosservanza delle norme in materia, ma alimenta anche il mercato nero per un indotto, quantificato da Confesercenti, pari se non superiore a 22 milioni di euro.
Per quanto riguarda le conseguenze sanzionatorie in cui potrebbe imbattersi il singolo consumatore che acquista merce contraffatta sulla spiaggia, l’iniziativa Spiagge Sicure non ha previsto novità, essendosi limitata ad offrire maggiori risorse ai Comuni per attuare in maniera più efficace le già vigenti norme in materia.
Infatti, ai sensi dell’art.1 comma 7 del Decreto Legge 14 marzo 2005 n.35, convertito in legge con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato da ultimo dall’art. 17, comma 2, lett. a), b) e c) della Legge 23 luglio 2009, n. 99:
colui che acquista, in qualità di consumatore finale, cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale” sarà passibile, oltre che della confisca amministrativa dei beni, anche di una sanzione amministrativa pecuniaria, di importo variabile da 100 a 7000 euro.