Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che entrerà in vigore il 15 agosto 2020, si pone fra i suoi obiettivi principali quello di far emergere le situazioni patologiche di crisi di un’impresa fin dalle sue fasi iniziali.
Sull’assunto promosso dalle istituzioni europee e condiviso dalla dottrina aziendalistica secondo cui le possibilità di recupero dell’impresa sono direttamente proporzionali alla tempestività dell’intervento risanatore, la predetta normativa fornisce alle singole imprese una serie di strumenti idonei a rilevare tempestivamente il promanarsi dello stato di crisi, condizione necessaria della Procedura di Allerta, a sua volta antecedente della condizione di insolvenza.
A tal fine il nuovo Codice ha approcciato una regolamentazione biunivoca fondata, da una parte, sull’obbligo dell’impresa di adottare adeguati assetti organizzativi, dall’altra sull’introduzione di sistemi d’allerta.
A tal proposito, per permettere una più agevole individuazione dello Stato di Allerta, l’art. 13,2 ha previsto che, a cadenza almeno triennale, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) elabori gli indici di allerta di cui al comma precedente del medesimo articolo, per ciascuna tipologia di attività economica secondo le classificazioni Istat, in un’ottica di adeguamento degli indici a seconda del settore produttivo di riferimento delle singole imprese, per poi sottoporli all’approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico.
Recentemente, il CNDCEC ha licenziato una bozza dei suddetti indici, da non confondersi con la serie di indicatori sulla cui base scatterebbe l’obbligo di segnalazione da parte degli organi di controllo interno delle società di capitali in difficoltà, da utilizzare per fondare la “valutazione sulla ragionevole presunzione dello stato di crisi”, in un’ottica di minimizzazione del numero di falsi positivi, con tale termine intendendosi il rischio di segnalare imprese come passibili di insolvenza che poi non si dimostrerebbero tali, e di massimizzazione del numero di falsi negativi, con quest’altro termine intendendosi il rischio di non segnalare imprese che, al contrario, verserebbero già in uno stato di difficoltà.
Col predetto documento, l’organo nazionale di riferimento dei professionisti contabili ha messo a punto un meccanismo fondato su 7 parametri, fra loro in sequenza gerarchica.
Lo stato di allerta andrebbe ipotizzato, innanzitutto, quando la società subisce diminuzioni del patrimonio netto, tali da integrare un’ipotesi di causa di scioglimento della società, sempre che le perdite non vengano ripianate mediante un’adeguata ricapitalizzazione. Nonostante ciò, anche nel caso di imprese con un patrimonio netto positivo, un ulteriore indice di crisi si rinviene nella presenza di un Dscr (Deb service coverage ratio) per 6 mesi inferiore a 1. Allorquando questi non sia affidabile ovvero manchi, il documento a firma dei dottori commercialisti, prevede che si adottino altri 5 indici, con soglie diverse a seconda della tipologia di attività, e che andrebbero considerate cumulativamente.
In particolare, si dovrà considerare:
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l’indice di sostenibilità degli oneri finanziari, in termini di rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato;
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l’indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
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l’indice di ritorno liquido dell’attivo, in termini di rapporto da cash flow e attivo;
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l’indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
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l’indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l’indebitamento previdenziale e tributario e l’attivo.
In attesa delle successive attività sul punto, tutto sembrerebbe muovere correttamente verso l’entrata in vigore del nuovo codice prevista per il prossimo ferragosto.