Con l’ordinanza n. 17100 del giugno scorso, la Corte di Cassazione ha chiarito, proseguendo sul filone ermeneutico caratterizzante l’ultimo decennio della disciplina del diritto di famiglia, con più forza rispetto a quanto fatto in passato, il ruolo dell’art. 44 della L. n. 184 del 1983, nonché i presupposti soggettivi ed oggettivi dell’adozione speciale.
Nel marzo del 2016 il Tribunale dei minori di Napoli veniva chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di revoca della dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale di due coniugi rispetto al loro figlio minore, gravemente malato, dichiarata dal medesimo tribunale agli inizi del 2010, con cui si era disposta l’adozione del minore da parte di una infermiera pediatrica, assistita a tal fine dalla figlia. In quella sede, il giudice partenopeo rigettava la domanda, che trovava conferma nella decisione del 4.5.17 ad opera della Corte d’appello di Napoli, chiamata a decidere, in secondo grado, della medesima questione.
La vicenda pertanto, veniva portata dinanzi alla Corte di Cassazione con ricorso fondato su quattro motivi. In particolare, con il terzo motivo, si denunciava la violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 6 e art. 44 lett. d. Col suddetto motivo, i coniugi ricorrenti contestavano la decisione della Corte d’appello di Napoli di aver dato in adozione un bambino portatore di handicap (tetraparesi spastica) di otto anni ad una donna di sessantadue anni, singola e senza il preventivo assenso dei medesimi all’adozione. Tale decisione, aggiungevano, si mostrava in aperta violazione dell’art. 6,3 della legge n. 184 del 1983 (regolante il diritto del minore ad una famiglia) ai sensi della quale “L’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l’età dell’adottando” e dell’art. 46, dal momento che non erano state accertate condizioni del minore tali da ritenere che dalla mancata adozione potesse a quest’ultimo derivare un danno grave ed irreparabile.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla legittimità della decisione del secondo grado, riprendendo gli orientamenti interpretativi delle norme citate dai ricorrenti e ribadendo il preminente principio dell’interesse del minore, ha precisato, invece, come con l’art. 44 l. d. (ndr. norma inaugurale del Titolo IV relativa all’adozione in casi particolari), il legislatore abbia previsto una norma c.d. di chiusura sistematica, atta a consentire l’adozione tutte le volte in cui appare evidente la necessità di “salvaguardare la continuità affettiva ed educativa della relazione tra adottante ed adottando (e non certo tra quest’ultimo ed i suoi genitori naturali)”.
Ampliando ulteriormente e necessariamente il discorso, la Corte afferma, con nuovo vigore, come l’elemento caratterizzante del concreto interesse del minore sia da ritrovarsi nella possibilità del minore di vedersi riconosciuti <<i legami sviluppatisi con altri soggetti che se ne prendono cura>>.
A fortiori, prosegue, la disciplina prevista per le ipotesi di adozione in casi particolari, mancando di indicare i requisiti soggettivi dell’adottando e dell’adottante, e prevedendo soltanto un limite minimo di età (18 anni) fra questi, lascia intendere agevolmente che, al verificarsi di casi particolari, anche le persone singole ovvero le coppie di fatto, anche se tra i due soggetti intercorra una consistente differenza di età devono considerarsi legittime, non rilevando il mancato consenso dei genitori biologici del minore qualora questi (come nel caso di specie deciso dalla Corte) siano decaduti dalla responsabilità genitoriale.
In definitiva, la prima sezione della Corte Suprema di Cassazione, ponendosi in continuità con l’indirizzo interpretativo precedente, ha chiarito come la mancata specificazione dei requisiti soggettivi di adottante ed adottando, come pure del limite massimo di differenza di età, ragionevolmente faccia ritenere che l’accesso all’adozione speciale sia condizionata all’accertamento di soltanto due requisiti. Con tali intendendosi, quello della impossibilità di affidamento preadottivo (da valutare in astratto), in quanto, a differenza dell’adozione piena, tale forma di adozione non presuppone necessariamente una situazione di abbandono dell’adottando, e della sussistenza in concreto dell’interesse del minore al riconoscimento e al proseguimento di una relazione affettiva già instaurata e consolidata con chi se ne prende stabilmente cura.
In presenza di tali condizioni, aggiunge il Giudice romano, il dissenso manifestato dal genitore all’adozione ha efficacia preclusiva, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 46, comma 2, soltanto se questi dimostri di non essere mero titolare della responsabilità genitoriale bensì di avere un rapporto effettivo con il minore, desumibile, molto spesso, dalla stabile e regolare convivenza con il minore, in ragione della centralità attribuita dagli artt. 29 e 30 Cost. all’effettività del rapporto genitore-figli (come esplicitato con sentenza n. 18575 del 2015).
Alla luce di tali considerazioni, il Giudice di legittimità, ritenendo che l’adottante, infermiera professionale pediatrica, non coniugata, con la quale il minore infermo viveva dal 2010, avesse già dimostrato ampiamente la sua capacità di provvedere a tutte le necessità del minore, anche con la collaborazione della figlia, accertata la legittimità della sentenza di secondo grado, ha rigettato il ricorso, ponendo un ulteriore importante tassello nell’evoluzione normativa del diritto di famiglia italiano.