Dal 13 gennaio 2021 il Mise ha avviato la pubblica consultazione sullo schema di D.P.R., finalizzata a conferire certezza ed uniformità al risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti da lesioni gravi.
All’interno di questo schema è contenuta la Tabella unica nazionale, volta a fornire criteri di valutazione del danno permanente biologico e di quantificazione economica, attraverso l’indicazione economica da attribuire al danno stesso. Questo provvedimento andrebbe a completare i lavori di attuazione dell’articolo 138 del Codice delle assicurazioni, inerenti alla Tabella dl macro danno relativo ai sinistri della circolazione stradale. Le esigenze di certezza proprie del settore assicurativo hanno assunto un’urgenza maggiore con la legge Gelli, che ha esteso al settore della r.c. sanitaria l’applicazione della disciplina del risarcimento del danno alla persona da RC auto.
L’emanazione di una tabella unica nazionale per entrambi i settori è volta a migliorare la situazione complessiva, sia dal punto di vista delle relazioni impresa assicurativa/danneggiato, sia con riferimento ai costi del contenzioso. La tabella riduce, quindi, i margini di discrezionalità e l’incertezza sui valori del risarcimento. Entrambi i sistemi risarcitori necessitano di regole idonee a consentire una migliore prevedibilità dei valori dei potenziali risarcimenti, anche in considerazione delle esigenze di sostenibilità dei costi.
Il Mise ha dato così impulso alla delega attuativa della Tabella unica nazionale, seguendo l’impostazione delle tabelle di valutazione del danno in uso già presso il Tribunale di Milano, con alcuni correttivi stabiliti dall’articolo 138.
Nella Tabella unica nazionale l’incremento del valore economico del punto, rispetto alla percentuale di invalidità, è stato calcolato sulla base di un moltiplicatore più che proporzionale rispetto all’aumento percentuale assegnato ai postumi. Il danno non patrimoniale è stato valorizzato nelle due componenti del danno biologico e del danno morale.
È proprio la separata valorizzazione del danno morale a costituire una delle più rilevanti novità del Dpr, la cui tabella provvede ad incrementare i valori del danno biologico in via percentuale e progressiva per ogni punto di invalidità attraverso il moltiplicatore per danno morale. Il moltiplicatore può essere minimo, medio o massimo, mentre l’incremento per danno morale è subordinato all’allegazione e alla prova.
In sostanza il valore del punto economico di base, su cui costruire la progressione ascendente in funzione dell’aumento delle invalidità, è stato stabilito in conformità a quanto previsto dall’articolo 139 per le lesioni di lievi entità. Tale scelta, che risponde ad un’esigenza di coerenza e continuità nel passaggio dalle microlesioni a quelle più gravi, trova giustificazione nel principio contenuto all’articolo 138, ovvero quello di garantire la sostenibilità del sistema, contemperando l’esigenza del risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito, con quella di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori.
Resta solo da capire se la nuova Tabella unica nazionale riesca a fornire risposte coerenti ed efficaci all’interno del nostro sistema giuridico nazionale dove, tradizionalmente, la quadratura del cerchio, sebbene tentata diverse volte, non è ancora stata raggiunta.