La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 3 giugno 2021, n. 1745, ha confermato la decisione di primo grado del Tribunale di Como che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale a favore dei nipoti per la scomparsa del nonno a seguito di un sinistro stradale.
La pronuncia citata consente di fare il punto su tale figura di pregiudizio non patrimoniale.
In particolare, nel caso in esame, il nonno materno aveva perso la vita in un incidente stradale. Accertata la responsabilità esclusiva della conducente nella causazione del fatto, i figli della vittima erano stati risarciti in via stragiudiziale mediante corresponsione, a ciascuno di essi, dell’importo di € 200.000,00.
Nonostante ciò, il figlio del defunto e la nuora (in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale) proponevano appello, chiedendo di condannare gli appellati a risarcire i danni patiti dai loro figli (nipoti della vittima) quantificandoli nella complessiva somma di € 160.000,00.
Valutate le richieste, la Corte meneghina rigettava le istanze ma, nel farlo, ha avuto modo di tratteggiare un interessante percorso argomentativo sulla valutazione delle qualità del rapporto tra nonni e nipoti e sul suo impatto sotto il profilo della risarcibilità.
In particolare, a differenza del giudice di primo grado, che aveva rigettato la domanda risarcitoria per assenza di prova del requisito della convivenza, il Giudice dell’appello ha escluso il diritto al risarcimento in considerazione della mancata prova dello stretto legame tra i discendenti e gli ascendenti, anche in considerazione della giovane età dei nipoti all’epoca del decesso (non più di 2 anni).
In effetti, la Corte di Cassazione, a partire dalla sentenza n. 21230 del 2016, ha statuito sul presupposto della convivenza, stabilendo che essa costituisce un elemento probatorio utile, unitamente ad altri elementi idonei a dimostrare l’ampiezza e la profondità del vincolo affettivo e a determinare anche l’ammontare del danno patito, ma che la sua mancanza non determina un’esclusione a priori del nipote al risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto la coabitazione è un elemento transitorio e del tutto casuale che è di per sé poco significativo (in quanto spesso connesso alle esigenze economiche/sociali familiari).
In virtù di tali considerazioni, pur ritenendo non dirimente la sussistenza della convivenza ai fini del riconoscimento del danno, la Corte d’Appello di Milano ha ritenuto che nel caso di specie gli appellanti non fossero riusciti a dimostrare l’intensità della relazione parentale tra il nonno materno e i nipoti, che, all’epoca del decesso, erano molto piccoli.
La decisione della Corte appare dunque condivisibile, anche in considerazione del fatto che il danno da perdita del rapporto parentale consiste in una sofferenza peculiare patita a causa dell’evento dannoso traumatico.
L’indennizzo ai nipoti va riconosciuto, quindi, qualora vi sia prova di un patimento e di uno sconvolgimento conseguenti alla perdita, che è cosa diversa da un generico dispiacere.
Ai fini dell’accoglimento, diviene quindi necessario dimostrare circostanze specifiche e ben circostanziate, indicative di rapporti costanti di reciproco affetto.
Nella fattispecie gli elementi sono stati ritenuti insufficienti a tale scopo.
A far concludere per l’insussistenza del diritto risarcitorio è stata in primis la tenera età dei nipoti e la mancata allegazione di elementi specifici da cui desumere che malgrado la giovinezza, fosse già sorto e consolidato un sentimento nei confronti del nonno tale da far maturare nei nipoti una consapevole sofferenza derivante dalla perdita conseguente al sinistro.