LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI INFLUENCER COME AGENTI DI COMMERCIO
Nell’ottica dell’innovazione delle tecniche di vendita cui possono ricorrere le aziende, il Web e i Social Network rappresentano oggi la nuova frontiera promozionale per prodotti e servizi offerti dalle imprese. L’influencer marketing è una forma diffusissima di commercializzazione online che si fonda sulla collaborazione tra un creator digitale, il cosiddetto influencer, e un’azienda che decide di avvalersi di questa figura per la pubblicità e la promozione dei propri prodotti sui Social Network.
L’influencer è un soggetto che, grazie alla sua popolarità, è in grado di fidelizzare i propri followers e di influenzarne le opinioni e, conseguentemente, anche le scelte di acquisto, diventando in questo modo una figura estremamente preziosa per i brand che, usufruendo dei suoi servizi, possono ampliare la loro clientela.
La riqualificazione contrattuale del contratto di influencer
Recentemente il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, con sentenza n. 2615 del 4 marzo 2024 ha qualificato un rapporto d’influencer marketing come contratto d’agenzia anziché ricondurlo ad un contratto atipico.
Il caso
Un’impresa operante nel settore della vendita online di integratori alimentari ha adito il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, chiedendo di dichiarare l’illegittimità dell’accertamento ispettivo, con il quale il rapporto contrattuale intercorso tra la società e alcuni influencer era stato qualificato come contratto di agenzia ai sensi degli artt. 1742 e ss. c.c..
I contratti in questione riguardavano alcuni influencer che dovevano promuovere i prodotti dell’azienda attraverso i propri profili social, inserendo nei relativi contenuti promozionali un codice personalizzato di cui i followers potevano usufruire, al momento dell’acquisto, per ricevere sconti. In questo modo ogni acquisto mediante codice sconto veniva considerato come direttamente procurato dall’influencer, il quale riceveva conseguentemente un compenso provvigionale per ciascun acquisto.
Gli indizi tipici del contratto di agenzia
Con riferimento a questa peculiare casistica, il Tribunale ha ritenuto di qualificare il contratto tra società e influencer come contratto di agenzia ravvedendo, nella conformazione del rapporto, una serie di elementi tipici del contratto di agenzia:
- la causa del contratto, non di mera pubblicità ma di vera e propria vendita dei prodotti;
- la zona determinata, intesa, non come area geografica vera e propria, bensì come la comunità dei followers dell’influencer;
- il vincolo di stabilità, provato dalla presenza di estratti conto delle provvigioni ricevute dagli influencer e dall’emissione di fatture per l’attività promozionale svolta sui social;
- la durata del contratto, stipulato a tempo indeterminato, nell’ottica dell’instaurazione di un rapporto caratterizzato da stabilità e continuità.
Le conseguenze di tale qualificazione
Con la sentenza in commento l’attività degli influencer è stata ricondotta a quella degli agenti di commercio, con conseguenze sotto il profilo contributivo per entrambe le parti.
La sentenza del Tribunale di Roma costituisce senza ombra di dubbio un precedente di notevole rilievo nella qualificazione giuridica dei nuovi rapporti commerciali del mercato digitalizzato, che potrà essere confermato come confutato dai Giudici dell’eventuale impugnazione.
Resta comunque fermo che la pronuncia va valutata alla luce del caso concreto che è chiamata a regolare, non potendosi genericamente e aprioristicamente estendere tali conclusioni a qualsiasi contratto di influencer marketing.