SOCIAL E DIFFAMAZIONE: LA CASSAZIONE CHIARISCE QUANDO SCATTA IL REATO

ChatGPT Image 26 gen 2026, 10_08_41

L’evoluzione delle tecnologie digitali ha modificato profondamente il modo in cui le persone comunicano, ma anche il modo in cui il diritto penale interpreta e applica concetti tradizionali come ingiuria e diffamazione. Con la sentenza n. 29458/2025, la Corte di Cassazione, Sezione V penale, affronta un caso emblematico che coinvolge l’uso dei social media, e in particolare della piattaforma TikTok, per la diffusione di contenuti offensivi.

Il caso di specie

Una donna era stata condannata per diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma 3, c.p., per aver utilizzato espressioni offensive in diretta sul social network TikTok nei confronti di un’altra persona, che stava prendendo parte, seppur passivamente, alla diretta. L’imputata ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo che, essendo la persona offesa non presente fisicamente, non si sarebbe dovuta configurare non la diffamazione, ma l’ingiuria, oggi depenalizzata.

Il concetto di “presenza”

Il cuore del problema giuridico affrontato dalla Cassazione riguarda la definizione di “presenza” dell’offeso, elemento dirimente per distinguere tra diffamazione e ingiuria. Secondo la giurisprudenza consolidata, l’ingiuria presuppone che la vittima sia presente e possa interloquire direttamente con l’offensore, mentre la diffamazione si verifica quando l’offesa è rivolta a più persone in assenza del diretto interessato, il quale non può replicare immediatamente.

Nel caso in esame, la Corte ha escluso che la partecipazione a una diretta social equivalga alla presenza diretta, pur virtuale, dell’offeso.

Gli Ermellini, infatti, hanno ribadito che il delitto di diffamazione si configuri qualora manchi la possibilità di interlocuzione diretta tra l’autore e la persona offesa, il quale viene privato della possibilità di replica.

La possibilità di commentare in tempo reale su una piattaforma come TikTok non garantisce un vero contraddittoriouna comunicazione paritaria tra offensore e offeso.

Inoltre, i video sono stati successivamente condivisi e visualizzati da numerose persone, aggravando la lesione della reputazione.

Conclusioni

La sentenza rappresenta un importante chiarimento in tema di diffamazione a mezzo social, confermando che la semplice possibilità di commentare una diretta online non equivale alla presenza né consente un effettivo esercizio del diritto di replica. La comunicazione digitale non può aggirare le tutele previste per la dignità e l’onore delle persone, e le offese veicolate tramite social network sono pienamente rilevanti penalmente.

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.