Con l’ordinanza n. 4672/2025 (ud. 21 gennaio 2025, dep. 22 febbraio 2025), la Corte di Cassazione, sez. I civile, torna a occuparsi di due questioni di grande rilevanza pratica nei procedimenti di separazione e divorzio: i criteri per il riconoscimento dell’’assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa e i criteri di attribuzione dell’assegno unico universale per i figli in caso di affidamento condiviso.
Si tratta di una pronuncia che, pur muovendosi nel solco di principi già consolidati quanto all’assegno divorzile, offre indicazioni operative di rilievo sul secondo tema, ancora poco esplorato dalla giurisprudenza di legittimità.
Il caso: dal Tribunale di Lanciano alla Cassazione
La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale di Lanciano che, nel dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva disposto l’affidamento condiviso del figlio minore alla madre e al padre, con collocamento presso la madre, ponendo a carico del marito un contributo al mantenimento per i figli e un assegno divorzile di € 300,00 mensili in favore dell’ex moglie.
La Corte d’Appello, accogliendo parzialmente il gravame del marito, aveva ridotto l’assegno divorzile a € 100,00 mensili, confermando però il diritto della donna a percepirlo in funzione perequativo-compensativa, ed aveva, altresì, confermato l’attribuzione dell’intero assegno unico universale alla madre, in quanto genitore collocatario. Il marito proponeva ricorso per Cassazione contestando in primis il riconoscimento dell’assegno divorzile e l’attribuzione esclusiva dell’assegno unico alla ex moglie.
L’assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa: motivazione e accertamento dei fatti
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denunciava un vizio di motivazione della sentenza d’appello in relazione al riconoscimento dei presupposti per l’attribuzione dell’assegno divorzile con funzione perequativo-compensativa. In particolare, sosteneva che non fosse stata fornita alcuna prova della circostanza che l’ex moglie avesse rinunciato alla propria realizzazione professionale per dedicarsi alla famiglia e, quindi, che mancasse il presupposto del sacrificio personale richiesto dalla giurisprudenza.
La Corte di Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile, richiamando un orientamento ormai consolidato e confermando quando disposto dalla Corte d’Appello, la quale aveva illustrato in modo puntuale le ragioni per cui aveva ritenuto sussistenti i presupposti dell’assegno perequativo-compensativo, valorizzando gli elementi emersi nel corso del giudizio.
L’assegno unico universale in caso di affidamento condiviso: la posizione della Cassazione
Il profilo di maggiore interesse della pronuncia riguarda il terzo motivo, con cui il ricorrente denunciava la violazione dell’art. 6, comma 4, del D.Lgs. 230/2021, sostenendo che, in caso di affidamento condiviso, l’assegno unico universale dovesse essere ripartito al 50% tra i genitori, e non attribuito integralmente al solo genitore collocatario.
La Cassazione respinge la censura, ritenendola infondata, e chiarisce la portata della norma. La disposizione, nella parte in cui prevede che, in mancanza di accordo tra i genitori, l’assegno spetti al “genitore affidatario”, disciplina anzitutto il rapporto tra i genitori e l’INPS, ente erogatore, con la finalità di garantire un pagamento rapido e privo di contrasti procedurali. Non si tratta di una norma che vincoli il giudice della crisi familiare, il quale, nel disporre l’affidamento condiviso con collocamento presso un solo genitore, può legittimamente attribuire l’intero assegno unico al genitore collocatario.
A supporto di questa lettura, la Corte richiama espressamente la Circolare INPS n. 23/2022 secondo cui, in caso di affidamento condiviso con collocamento del minore presso uno dei genitori, è possibile optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, anche per effetto di un provvedimento del giudice.
La Cassazione precisa, inoltre, che tale soluzione risponde alla ratio e alla finalità sociale della misura, che mira a sostenere la genitorialità e i bisogni immediati del minore attraverso il genitore con cui questi convive stabilmente e che si adopera quotidianamente per i suoi bisogni.
L’attribuzione della somma al collocatario avviene, comunque, nell’ambito di un mandato implicito, vincolato all’utilizzo della somma nell’esclusivo interesse dei figli, con possibilità per l’altro genitore di chiederne conto sotto il controllo del giudice.
La pronuncia consolida un principio di equilibrio tra tutela della genitorialità condivisa e semplificazione degli aspetti pratici legati al mantenimento dei figli. Da un lato, ribadisce che il sindacato di legittimità sull’assegno divorzile perequativo-compensativo resta circoscritto alla verifica della sufficienza della motivazione, senza spazio per un riesame dei fatti. Dall’altro, offre un chiarimento operativo di rilievo per la prassi: in caso di affidamento condiviso con collocamento prevalente presso un genitore, il giudice può disporre l’attribuzione integrale dell’assegno unico universale al genitore collocatario, senza che ciò contrasti con il dettato normativo, purché la somma resti destinata ai bisogni dei figli e sia soggetta al controllo giudiziale nell’interesse della prole.

