NOZIONE DI AZIENDA E RAMO D’AZIENDA
Il Codice Civile italiano, all’art. 2555, definisce l’azienda come “il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”. Da questa definizione si evince che l’azienda non si riduce a un semplice insieme di beni materiali o immateriali, ma include anche i rapporti giuridici funzionalmente collegati all’attività economica.
Per quanto riguarda il ramo d’azienda, la nozione giuridica emerge principalmente dall’art. 2112 c.c., riferendosi a una parte dell’azienda che deve possedere autonomia funzionale ed economica. Ciò significa che deve essere in grado di operare indipendentemente rispetto all’intero complesso aziendale e svolgere, in modo autonomo, una determinata attività produttiva o di servizi.
CESSIONE DI UN RAMO D’AZIENDA: REQUISITI E LIMITI
È possibile cedere legittimamente una singola parte dell’azienda? La risposta è affermativa, purché il ramo ceduto rispetti determinati requisiti di autonomia organizzativa e funzionale.
La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 11528 del 30 aprile 2024, ha consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui è possibile cedere un segmento di azienda a condizione che rappresenti “un’entità dotata di propria autonomia organizzativa ed economica, funzionalizzata allo svolgimento di un’attività volta alla produzione di beni e servizi”.
È quindi necessario che tale autonomia non sia meramente formale, ma trovi riscontro nella realtà operativa dell’impresa stessa. Il ramo ceduto deve essere effettivamente in grado di proseguire la propria attività sotto un nuovo proprietario, in modo continuativo e senza dipendere dall’azienda “madre”.
LA TUTELA DEI LAVORATORI NELLA CESSIONE DI RAMO D’AZIENDA
Uno degli aspetti più rilevanti nella cessione di un ramo d’azienda riguarda la tutela dei lavoratori. Il trasferimento non può infatti pregiudicare i diritti dei dipendenti coinvolti. A tal proposito, l’art. 2112 c.c. prevede espressamente che, in caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda, i rapporti di lavoro in essere vengano trasferiti automaticamente al nuovo titolare, senza necessità di un nuovo accordo tra le parti.
Questa tutela, che trova fondamento anche nella normativa comunitaria in materia di trasferimento d’impresa (Corte di Giustizia, sentenza 18 marzo 1986, C-24/85), mira a garantire la continuità occupazionale e la salvaguardia dei diritti acquisiti dai lavoratori e dai terzi.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11528/2024, ha, infatti, confermato la legittimità della cessione di un ramo d’azienda da parte di una società, rigettando la richiesta di invalidità dell’operazione. Nel caso di specie, il ramo ceduto presentava i requisiti di autonomia economica e organizzativa richiesti dalla legge, e ciò ha consentito alla Corte di dichiararne la liceità.
Questo caso rappresenta un ulteriore consolidamento della giurisprudenza in materia, che insiste sulla necessità di un’effettiva autonomia del ramo ceduto e sul rispetto delle tutele previste per i lavoratori e i terzi.