Conversione del D.L. 13 MARZO 2021 n. 30: promozione del lavoro agile per genitori di figli minori e diritto alla disconnessione

Con Legge 6 maggio 2021 n. 61, la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno convertito, con modificazioni, il D.L. 13 marzo 2021 n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

Tra le novità più rilevanti, si segnala la re-introduzione della facoltà di lavoro agile e di congedi straordinari con indennità (introdotti nel settembre scorso in virtù dell’avvio del periodo scolastico – per approfondimenti vedi: https://studiolegaleborgiani.it/lavoro-agile-congedi-e-indennizzi-per-il-lavoratore-dipendente-durante-il-periodo-di-quarantena-obbligatoria-del-figlio-convivente-per-contatti-scolastici-ecco-le-novita-contenute-nellart-5-del-d).
In particolare, uno fra i due genitori di figlio minore di 16 anni, se lavoratore dipendente (purché in alternativa all’altro genitore), potrà svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per il tempo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata della sospensione, in presenza, dell’attività didattica o educativa del figlio, alla durata del periodo di malattia da Sars-Cov-2 del figlio minore, ovvero alla durata della quarantena del figlio, che dovrà essere disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto, indipendentemente dal luogo in cui quest’ultimo sia avvenuto. .
Tale beneficio, generalmente accordato in alternativa all’uno o all’altro genitore lavoratore dipendente, viene esteso, invece, ad ambedue i genitori, indipendentemente dall’età del figlio, qualora quest’ultimo sia portatore di disabilità accertata (ex art. 3, commi 1 e 3 L. 5 febbraio 1992, n. 104), con disturbi specifici dell’apprendimento (L. 8 ottobre 2010 n. 170), o con bisogni educativi speciali, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca 27 dicembre 2012, in materia di strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Tale diritto, viene riconosciuto anche nei casi in cui i figli frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.

Viene introdotto, altresì, il dibattuto diritto alla disconnessione del lavoratore, di cui già si è scritto in questo Blog (https://studiolegaleborgiani.it/al-via-liter-normativo-europeo-per-il-riconoscimento-del-diritto-dei-lavoratori-alla-disconnessione/), il cui esercizio non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati fra lavoratore e datore di lavoro.
Analogamente a quanto già disposto nel provvedimento emergenziale del settembre scorso, si prevede che laddove la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno fra i due genitori di figlio minore di 14 anni, se lavoratore dipendente, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da Sars-Cov-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio.
Tali limitazioni non operano con riferimento ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 3, comma 3, L. n. 104/1992).
Qualora il genitore lavoratore dipendente opti per l’astensione dal lavoro di cui in parola, in luogo della retribuzione avrà diritto ad un’indennità pari al 50 % della retribuzione medesima, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. n. 151/2001), ad eccezione del comma 2 dello stesso articolo 23. I periodi in questione sono coperti da contribuzione figurativa.
Tale indennità, tuttavia, potrà essere corrisposta nel limite di spesa di cui al comma 8 dello stesso art. 2 del D.L. 13 marzo 2021 n. 30.

Per quanto riguarda i congedi parentali già fruiti dai lavoratori nel periodo compreso fra il 1.1.2021 e il 13 marzo 2021 ex artt. 32 e 33 D. lgs n. 151/2001 in conseguenza dei periodi di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, di durata dell’infezione da Sars-Cov-2 del figlio, di durata della quarantena del figlio, si prevede la conversione, su domanda del lavoratore, nel congedo di cui sopra, con diritto alla relativa indennità, con espunzione del computo dal congedo parentale.

I genitori, lavoratori dipendenti, di figli conviventi di età compresa fra i 14 e i 16 anni, sempre in modo alternativo fra loro, purché ricorrano le situazioni sopraesposte relative alla facoltà di lavoro agile per i figli con età inferiore a 16 anni, fino al 30 giugno 2021, potranno astenersi dal lavoro, ma non avranno diritto alla corresponsione di alcuna retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, fermo il divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Infine, per quanto riguarda i lavoratori iscritti alla Gestione separata presso l’INPS (di cui all’art. 2, comma 26, L. n. 335/1995), i lavoratori autonomi, al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e della polizia locale, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica in atto, ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari e, qualora sussistano talune condizioni, i lavoratori autonomi non iscritti all’Inps, che siano genitori di figli conviventi di età inferiore ai 14 anni, potranno far domanda di corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per un valore massimo di 100 euro settimanali.

Per maggiori approfondimenti, il testo della Legge è liberamente consultabile sul sito della Gazzetta Ufficiale.

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.