L’8 settembre scorso, con D.L. n. 111, il Governo italiano ha adottato alcune disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, disponendo anche in merito al trattamento del genitore-lavoratore dipendente durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici.
Più nel dettaglio, l’art. 5 del predetto decreto sancisce che:
- Un genitore lavoratore dipendente puo’ svolgere la prestazione di lavoro in modalita’ agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
- Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalita’ agile e comunque in alternativa alla misura di cui al comma 1, uno dei genitori, alternativamente all’altro, puo’ astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
- Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 2 e’ riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 6, un’indennita’ pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita’ e della paternita’, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
- Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai commi 1 o 2, ovvero svolge anche ad altro titolo l’attivita’ di lavoro in modalita’ agile o comunque non svolge alcuna attivita’ lavorativa, l’altro genitore non puo’ chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.
- Il beneficio di cui al presente articolo puo’ essere riconosciuto, ai sensi del comma 6, per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.
- Il beneficio di cui ai commi da 2 a 5 e’ riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e’ stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
- Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 2 a 5, e’ autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2020. 8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7 pari a 51,5 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 22-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni. 9. Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita’ di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”
Con tale disposizione, dunque, il Governo ha riconosciuto il diritto del lavoratore dipendente, purché genitore del figlio convivente minore di quattordici anni che si trovi in quarantena obbligatoria a seguito di contatti scolastici, di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla quarantena del figlio, disposta dal Dipartimento di prevenzione della Asl territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, purché la stessa attività lavorativa possa essere svolta con tale modalità.
Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile (alternativa al lavoro agile), soltanto uno dei genitori potrà astenersi dal lavoro (congedo) per tutta o parte della quarantena del figlio, percependo, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50 % della retribuzione stessa, beneficiando, altresì, della contribuzione figurativa.
Tale indennità, però, potrà essere concessa soltanto per le ipotesi comprese fra il prossimo 14 settembre e il 31 dicembre 2020, e soggiacciono (al momento) al tetto di spesa massimo di 50 milioni di euro per il medesimo periodo.