Crisi di coppia e attribuzione della proprietà.

Avvocato causa immobili Macerata
A chi spetta la titolarità della casa costruita con i risparmi di coppia su un terreno di proprietà di uno solo dei partner? Che cosa succede in caso di crisi e fine della convivenza? Chi ha contribuito, con il proprio lavoro o con proprio denaro, alla costruzione della casa che sarebbe dovuta diventare o era diventata abitazione comune può agire in giudizio? Per ottenere che cosa?

Il principio di accessione.

Nel quadro delle regole che disciplinano i modi d’acquisto del diritto di proprietà nel nostro ordinamento, un ruolo non secondario è ricoperto dall’istituto dell’accessione, secondo cui qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, e non a chi le ha realizzate, a ribadire l’antica regola romana per cui ciò che è costruito sul terreno viene attratto alla proprietà del terreno stesso.

… nei rapporti di coppia

Tale principio trova applicazione anche nel caso di costruzione, a spese e fatiche congiunte, da parte di fidanzati, coniugi o conviventi, che decidano di realizzare la propria abitazione su un terreno di proprietà esclusiva di uno di essi.

Con la conseguenza che, nonostante gli sforzi comuni, il proprietario (anche) della casa sarà soltanto quest’ultimo, che acquista la proprietà di quanto realizzato, mediante il contributo del convivente o di chi è stato legato da una relazione sentimentale, per la realizzazione di un progetto di vita comune.

…. un investimento andato perduto?

E quindi, viene da chiedersi, salvo non siano intercorsi tra le parti accordi per iscritto idonei a regolare la titolarità dell’immobile, il partner che decide di contribuire alle spese di costruzione della casa comune, laddove il sodalizio si interrompa, rischierebbe di perdere, oltre alla possibilità di accedere e usare la casa, anche l’investimento fatto?

L’etica del diritto

La risposta data dall’ordinamento è generalmente negativa. Infatti, laddove si rispondesse positivamente al quesito si finirebbe per legittimare una palese ingiustizia, visto che il proprietario del terreno si troverebbe a beneficiare di un evidente arricchimento ai danni dell’altro.

E, proprio per far fronte a tali situazioni, l’art. 2042 c.c. stabilisce una norma generale di chiusura, dal chiaro contenuto equitativo, in ragione della quale “

Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l’arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l’ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda”.

In forza di tale disposizione, il soggetto impoverito dalla condotta altrui, in tale situazione, così come in altre analoghe, laddove non possa accedere ad altri rimedi previsti dalla legge, potrà agire in giudizio per ottenere il rimborso di quanto versato nei limiti dell’effettivo arricchimento altrui, così da riequilibrare le posizioni in gioco.

Considerazioni finali

Principio generale, quello secondo cui ciascun arricchimento, per essere meritevole di tutela, deve dipendere dalla realizzazione di un interesse meritevole di tutela, che è stato da ultimo ribadito dalla Cassazione, con ordinanza n. 5086 del 2022, proprio con riferimento ad una controversia insorta tra ex conviventi rispetto al rimborso delle spese sostenute per l’edificazione di quella che avrebbe dovuto essere la casa comune.

Ad oggi, quindi, laddove si provi che i contributi, in lavoro o in natura, volontariamente prestati dal partner di una relazione personale per la realizzazione della casa comunque non siano stati prestati a vantaggio esclusivo dell’altro partner, bensì per la realizzazione di un progetto comune, si potrà agire per ottenere la restituzione di quanto versato, almeno nei limiti dell’arricchimento altrui, salvo non ricorrano cause giustificative dell’elargizione che impediscono il rimborso delle somme.

Per tali ragioni, le diverse situazioni dovranno essere valutate in concreto, previa analisi delle specifiche caratteristiche e sfumature, da svolgersi con l’ausilio di soggetti qualificati, al fine di individuare la miglior tutela possibile, se esistente.

Per ulteriori approfondimenti in materia di rapporti tra partner, si suggerisce la lettura dei nostri precedenti articoli presenti sul Blog. Per saperne di più sulle sorti della comune abitazione in caso di separazione tra coniugi:

https://studiolegaleborgiani.it/separazione-personale-ed-immobili-in-comproprieta-una-nuova-indicazione-della-corte-di-cassazione-in-merito-alle-spese/

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