D.p.c.m. Natale 2020: che cosa si potrà o non si potrà fare?

Lo scorso 3 dicembre 2020, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo d.p.c.m. che rimarrà in vigore fino al 15 gennaio 2021, con il quale non solo è stata confermata la tripartizione cromatica su base regionale, ma sono anche state previste nuove disposizioni e, soprattutto, nuove restrizioni valevoli su tutto il territorio nazionale per il periodo delle festività natalizie, cioè quello compreso fra 21 dicembre e il 6 gennaio p.v.

In particolare, per quanto riguarda lo svolgimento di ATTIVITÀ COMMERCIALI si prevede che:
se locati in regioni di colore giallo, RISTORANTI E BAR potranno rimanere aperti nell’orario di pranzo, anche nei giorni del 25.12 e del 26.12 predisponendo tavoli da massimo 4 persone, salvo che non si tratti di soggetti fra loro conviventi. Confermata la chiusura alle ore 18 e l’attività d’asporto a domicilio fino alle ore 22. Permane, però, l’obbligo di chiusura per bar e ristoranti che si trovino in regioni arancioni, con la possibilità di svolgere attività d’asporto e a domicilio.
Per negozi al dettaglio si prevede il prolungamento degli orari di apertura degli esercizi fino alle ore 21:00, così da evitare assembramenti nel periodo natalizio. Restano chiusi centri e parchi commerciali nei giorni festivi, prefestivi e nel fine settimana, ad eccezione degli alimentari, farmacie, parafarmacie, tabacchi ed edicole.
Restano vietati fiere e mercatini di Natale, anche quelli realizzati fuori dall’ordinaria attività commerciale in spazi dedicati ad attività stabile o periodica di mercato, che sono assimilabili alle fiere.

Per quanto riguarda gli SPOSTAMENTI:
ferme le limitazioni già esistenti a seconda della fascia cromatica regionale d’appartenenza, fino al 15 gennaio, permane il coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5, con eccezione particolare per la notte di San Silvestro durante la quale il coprifuoco si estende fino alle ore 7 del 1° gennaio 2021.
Dal 21 dicembre al 6 gennaio, inoltre, sono vietati gli spostamenti:
● fuori dalla propria regione;
● solo nelle giornate del 25,26 e 31 dicembre, anche quelli dal proprio comune verso altri comuni, anche se all’interno della propria regione;
● verso le seconde case che si trovino in una regione o provincia autonoma diversa;
● verso parenti o affini che si trovino in regione o provincia autonoma diversa;
Sono sempre ammessi gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, di studio, di salute o necessità, nonché per il rientro al domicilio o alla residenza.

Per VIAGGI E RIENTRI si prevede, invece:
che Alberghi, Hotel e strutture ricettive rimangono aperti, con, però obbligo di chiusura dei ristoranti interni agli stessi onde evitare assembramenti durante le festività. Vige il divieto di organizzare e partecipare a veglioni durante la notte di Capodanno.
Si prevede lo stop alle crociere e la chiusura di tutti gli impianti sciistici su tutto il territorio nazionale fino al 6 gennaio.
Per tutti coloro che rientrano dall’estero dopo il 21 dicembre, è fatto l’obbligo di quarantena presso la propria residenza o domicilio.

SCUOLA ED ISTRUZIONE
Sono ripartite le lezioni in presenza per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado (le scuole medie) e, dopo il periodo di festività natalizia, dal 7 gennaio anche gli studenti degli istituti secondari di secondo grado (istituti superiori) riprenderanno le lezioni in presenza, anche se in modalità mista, con partecipazione in presenza ridotta ad un massimo del 75 % degli studenti appartenenti a ciascuna classe, con la restante parte che usufruirà della didattica a distanza, secondo un sistema di rotazione e alternanza settimanale determinato da ciascun istituito scolastico.
In ogni caso, si segnala che il provvedimento è disponibile al seguente link: http://www.governo.it/node/15850

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