D.P.C.M. 3.11.2020: Italia est omnis divisa in partes tres.

Con il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, entrano oggi in vigore, fino al 3.12.2020, nuove prescrizioni atte al contenimento della diffusione del Sars-Covid 19.

Le principali prescrizioni sono riassumibili come segue.

ZONA GIALLA – RESTRIZIONI VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
Mascherina:
– È fatto obbligo di utilizzo della mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto salvo il caso in cui per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
– È fortemente raccomandato l’uso della mascherina anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
– Non è obbligatorio l’uso della mascherina:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

Divieto di circolazione – c.d. coprifuoco
-Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze
a) lavorative;
b) da situazioni di necessità
c) per motivi di salute.
Permane il divieto di uscire dal proprio domicilio qualora la temperatura corporea sia pari o superiore ai 37, 5 °C
-E’ fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per le medesime esigenze sopra riportate o per usufruire di servizi non sospesi.

Attività
Sono sospese
a) sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
b) sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;
c) le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché teatri e sale cinematografiche;
d) i convegni, i congressi e gli altri eventi;
e) le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi

Feste, cerimonie e manifestazioni pubbliche
– Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose, le quali si svolgeranno senza pubblico e nel rispetto dei protocolli.
– Le manifestazioni pubbliche sono consentite soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento
– È fortemente raccomandato, nelle abitazioni private, non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

Attività sportive
– È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attivita’ sportiva.
– Sono sospese le attivita’ di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attivita’ riabilitative o terapeutiche.
– Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale;

-Sono sospese l’attivita’ sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attivita’ formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonche’ tutte le gare, le competizioni e le attivita’ connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;

Istruzione
le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attivita’ didattica in modo tale che il 100 per cento delle attivita’ sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata.
Resta salva la possibilita’ di svolgere attivita’ in presenza per l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita’ e con bisogni educativi speciali
L’attivita’ didattica ed educativa per
a) la scuola dell’infanzia,
b) il primo ciclo di istruzione
c) i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza,
con uso obbligatorio della mascherina, salvo che per i bambini di eta’ inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilita’ incompatibili con l’uso della mascherina.

-Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate,

-Nelle Università, le attività formative e curricolari si svolgono a distanza;
Possono svolgersi in presenza: attivita’ formative e curricolari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio nonché quelle dei laboratori, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’universita’ e della ricerca

-È sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari.

Attività commerciali e di ristorazione
Le attivita’ commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato:
a) la distanza interpersonale di almeno un metro;
b) gli ingressi avvengano in modo dilazionato;
c) venga impedito di sostare all’interno dei locali piu’ del tempo
necessario all’acquisto dei beni;
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, nei giorni prefestivi e festivi;

Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale;

Trasporti
A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, e’ consentito un coefficiente di riempimento non
superiore al 50 per cento;

Attivita’ professionali
si raccomanda che:
1) esse siano attuate anche mediante modalita’ di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalita’ a distanza;
2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonche’ gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

ZONA ARANCIONE – Scenario di tipo 3
È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori identificati secondo tale scenario, salvo che per gli spostamenti motivati
a) da comprovate esigenze lavorative
b) situazioni di necessita’
c) per motivi di salute.
Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa e’ consentita.
E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo per comprovate esigenze
a) lavorative;
b) di studio;
c) per motivi di salute;
d) per situazioni di necessità;
e) attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in
tale comune.

È consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attivita’ di confezionamento che di trasporto, nonche’ fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Nei territori identificati nel presente scenario si applicano le misure previste e applicate su tutto il territorio nazionale, salvo non siano previste analoghe misure più rigorose.

ZONA ROSSA – Scenario di tipo 4
È vietato ogni spostamento all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate:
a) esigenze lavorative;
b) situazioni di necessità;
c) motivi di salute;
Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa e’ consentita.
E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivita’ di vendita di generi alimentari e di prima necessita’ sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purche’ sia consentito l’accesso alle sole predette attivita’ e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.

È consentito svolgere individualmente attivita’ motoria inprossimita’ della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di mascherine
È consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;

Le attività didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza, salvo lo svolgimento in presenza:
a) della scuola dell’infanzia;
b) della scuola primaria;
c) dei servizi educativi per l’infanzia;
d) del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado;
Salva la possibilità do svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di bisogni educativi speciali.

Nei territori identificati nel presente scenario si applicano le misure previste e applicate su tutto il territorio nazionale, salvo non siano previste analoghe misure più rigorose;

Su tutto il territorio nazionale, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici, nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati, Il Ministro della salute potrà verificare il permanere dei presupposti sopra indicati e provvedere, con ordinanza, all’attribuzione di una regione o determinate aree a specifici scenari, laddove per 14 giorni consecutivi i dati siano tali da far sussistere i presupposti.

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