DECRETO ATTUATIVO DELL’ART. 38 DEL D.L. RILANCIO: RISORSE AL FONDO NAZIONALE INNOVAZIONE PER SOSTENERE INVESTIMENTI NEL CAPITALE DI STARTUP E PMI INNOVATIVE.

Le risorse, assegnate con decreto attuativo dell’art. 38 comma 3 del Decreto Legislativo Rilancio del 1° ottobre dal Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 20 novembre, saranno gestite da CDP Venture Capital Sgr – Fondo Nazionale Innovazione mediante l’istituzione del “Fondo Rilancio”, per una durata massima di 10 anni a decorrere dalla data di chiusura del periodo di sottoscrizione, con scadenza al 31 dicembre successivo al compimento del decimo anno da tale data.

La disciplina ha come obiettivo, appunto, quello di rafforzare le Startup e le PMI innovative presenti sul territorio nazionale, incentivando il co-investimento nel capitale da parte di investitori regolamentati o qualificati, rendendo così il Venture Capital un asse portante dello sviluppo economico e dell’innovazione del Paese. Lo stanziamento dei 200 milioni per il “Fondo Rilancio” vuole così, creare i presupposti per una crescita complessiva e sostenibile dell’ecosistema Venture Capital, il quale opera a supporto delle startup e PMI innovative in tutte le loro fase di vita, per mezzo di investimenti diretti e indiretti.

La misura rappresenta un ulteriore strumento di rafforzamento dell’ecosistema italiano del Venture Capital, fungendo così da tramite tra investitori qualificati e regolamentati, che apportano capitale di rischio nella fase di avvio di attività con elevato potenziale di sviluppo, e le stesse start-up e PMI innovative operanti in Italia.

COME OPERA IL FONDO?
Il fondo opera secondo un sistema di matching con gli operatori qualificati e regolamentati, difatti:

  • I finanziatori provvedono a comunicare e segnalare le start-up e PMI innovative in cui stanno per investire o hanno investito nei 6 mesi antecedenti all’entrata in vigore del presente decreto attuativo;
  • Il CDP Venture Capital Sgr – Fondo Nazionale Innovazione provvederà all’analisi e la verifica della sussistenza dei requisiti indicati nel Regolamento, di cui all’art. 6 del presente Decreto attuativo;
  • Il Fondo Rilancio, sulla base delle valutazioni effettuata, potrà investire fino ad un massimo di 4 volte il valore di quanto investito dai finanziatori, nel limite complessivo di 1 milione di euro per singola startup o PMI investita.

A CHI SI RIVOLGE?
L’articolo 4 del decreto pubblicato stabilisce che gli investimenti iniziali, nei primi 6 mesi di gestione, saranno rivolti a start-up e PMI innovative che

  • stiano effettuando round di investimento o che l’abbiano già effettuato, attraverso la mediazione degli investitori qualificati o regolamentati, nei 6 mesi antecedenti l’entrata in vigore del Decreto Rilancio.
  • siano già beneficiarie dello strumento Smart&Start, gestito da Invitalia;
  • hanno subito una riduzione dei ricavi realizzati nel corso del primo semestre dell’anno 2020 di almeno il 30% rispetto ai ricavi ottenuti nel primo semestre o nel secondo semestre dell’anno 2019;
    In generale, il fondo si rivolge a start-up e PMI innovative, iscritte nella sezione speciale della Camera di Commercio, secondo i requisiti del D.L. 179/2012, che:
  • abbiano sede legale e svolgano le loro attività e programmi futuri in Italia;
  • non presentino procedimenti di accertamento in corso non ancora rimediati;
  • superino le verifiche di gestione del rischio, conformità alle norme o prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
  • abbiano concrete potenzialità di sviluppo, misurabili sulla base di indicatori quantitativi e/o qualitativi, dimostrabile attraverso il rispetto di almeno uno dei quattro criteri indicati:
    1. Crescita dei ricavi, dei clienti o degli utilizzatori dei servizi nei dodici mesi antecedenti l’effettuazione dell’investimento;
    2. un sostenibile piano industriale triennale approvato dal competente organo amministrativo;
    3. contratti o partnership strategiche;
    4. brevetti depositati con potenzialità di sfruttamento industriale, nonché in una eventuale fase di ricerca e sviluppo, sulla base della validazione della tecnologia proposta).

CON QUALI STRUMENTI FINANZIARI?

Gli strumenti con i quali gli investitori qualificati e professionali si modula sulla base dell’investimento effettuato.
Laddove questo rappresenti un primo finanziamento, allora si procederà per mezzo di un bond convertendo, ossia una particolare tipologia di titolo obbligazionario che prevede, sin dall’emissione, la conversione obbligatoria in azioni o quote della società che li ha emessi, al termine della scadenza prevista dall’accordo. All’atto di emissione, dunque, viene previsto che sarà convertito dal compratore e che da capitale di debito si trasformerà in capitale di rischio, venendo appunto trasformato in quote societarie delle startup o PMI.
Qualora invece, sia già stato effettuato un primo round di finanziamenti, i successivi investimenti saranno effettuati in equity, quale l’acquisto di quote societarie allo scopo di ottenere dividendi dal loro possesso e/o guadagni di capitale dalla loro rivendita.

Link Testo Decreto Attuativo:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-19&atto.codiceRedazionale=20A06317&elenco30giorni=false

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