Decreto “Io resto a casa”, tra dubbi ed emergenze, proviamo a fare chiarezza sui limiti posti alle attività quotidiane e produttive dai Dpcm del 9 e 11 marzo scorso.

Con dpcm del 9 marzo, come chiarito dalla nota dell’indomani, liberamente consultabile al seguente link http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278, e con il successivo dpcm dell’11 marzo, il Governo italiano ha esteso a tutto il territorio italiano le limitazioni previste nel precedente dpcm del 1° marzo, che aveva istituito specifiche zone rosse, prevedendo ulteriori limitazioni, soprattutto all’attività produttiva e commerciale.

Come noto, in forza del dpcm del 9 marzo scorso le regole d’urgenza disposte per affrontare il proliferare del Covid-19 sono state estese a tutto il territorio nazionale e troveranno applicazione sino al prossimo 3 aprile: regole uguali per tutte, indipendentemente dal luogo abitato.

Cercando di far chiarezza rispetto alle possibilità di eseguire azioni quotidiane, il Governo ha specificato che:

– per quanto concerne gli SPOSTAMENTI, il diktat principale è quello di “evitare di uscire di casa”. Tuttavia ciò è concesso per ragioni di salute o per altre necessità comprovate quali, ad esempio, l’acquisto dei soli beni essenziali. In tali casi, però, si deve essere in grado di provare tale circostanza, anche mediante autodichiarazione, che potrà essere resa sui moduli prestampati, sia in possesso dei singoli cittadini che in dotazione alle forze di polizia statali o locali. (Per evitare rallentamenti nei controlli, comunque, sarebbe opportuno premunirsi della dovuta documentazione attestante le necessità di spostamento).

Quanto al rischio derivante da false asseverazioni, oltre all’assoluta censura sul piano sociale e morale, si prevede la responsabilità penale del contravventore, punibile anche con l’arresto.

Quanto agli SPOSTAMENTI PER MOTIVI DI LAVORO, questi sono ammessi se documentati come si è detto sopra, tuttavia sarebbe preferibile lavorare a distanze e, ove non possibile, usufruire del periodo feriale o dei congedi. Sempre per motivi lavorativi, se il lavoratore abita in un Comune e lavora in un altro, sarà possibile fare la spola tra i medesimi, all’uopo giustificando.

Per i LAVORATORI AUTONOMI, l’Esecutivo ha specificato che per comprovate esigenze lavorative si intende l’essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando al lavoro), anche tramite l’autodichiarazione vincolante di cui sopra, o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità, si ribadisce, costituisce reato. Sarà poi cura delle Autorità verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. Tale disposizione opera non solo per i lavoratori costretti a transitare in diversi comuni o regioni ma anche per chi opera come trans-frontaliero.

Per i TURISTI, gli spostamenti sull’intero territorio nazionale sono assolutamente da evitare, e chi si trova già in vacanza, anche se straniero, deve limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari e utili a rientrare ai propri luoghi di residenza, abitazione e domicilio.

L’attività di controllo sarà eseguita dalle forze dell’ordine locali e quelle statali, nell’ambito della loro ordinaria attività di controllo del territorio, anche mediante i c.d. posti di blocco, sebbene non necessariamente distribuiti sui confini comunali, trattandosi di provvedimento che interessa l’intera Nazione.

L’esecutivo, altresì, ha precisato che sarà possibile per i genitori separati/divorziati raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario o per condurli presso di sé, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.

Ci si chiede, tuttavia, se per chi si trova fuori dal proprio domicilio, sarà possibile rientrare.

A tale interrogativo il Governo ha specificato di si, tutti hanno il diritto a rientrare presso il proprio domicilio o la propria residenza, fermo restando che poi si potrà spostare solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità (come l’acquisto dei soli beni indispensabili, quali i generi alimentari) o per motivi di salute, sempre che non si tratti di pazienti che presentino già sintomatiche virali per i quali si prevede l’obbligo di isolamento domestico e consultazione del proprio medico di famiglia.

Venendo agli SPOSTAMENTI per ESIGENZE DIVERSE da quelle LAVORATIVE si prevede la possibilità di acquistare beni alimentari di prima necessità. È altresì possibile acquistare beni diversi da quelli alimentari, purché siano necessari (il Governo, a titolo esemplificativo ha indicato le lampadine fulminate in casa).

Sono, invece, chiusi al pubblico i cinema, i teatri, i musei, gli archivi, le biblioteche e i luoghi di cultura su tutto il territorio nazionale, così come sono sospese tutte le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali, fino al 3 aprile mentre è consentito il mero accesso ai luoghi di culto, sebbene nel rispetto delle norme precauzionali generali. Allo stesso modo sono sospese le attività ricreative di qualsiasi genere, comprese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico.

Quanto agli SPOSTAMENTI per RAGIONI DI SVAGO, il diktat resta quello di non uscire di casa. Tuttavia, sebbene non in gruppo e garantendo la distanza interpersonale di un metro, è possibile fare sport all’aria aperta mentre è assolutamente vietata l’attività di gruppo, sia essa al chiuso o all’aperto. Si prevede inoltre, la possibilità di chiudere i parchi pubblici, la cui scelta resta nella disponibilità dell’ente gestore.

Col dpcm dell’11 marzo, invece, la cui nota è in attesa di pubblicazione al seguente link: http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278, il Governo ha irrigidito i limiti all’esercizio delle attività economiche, disponendo fino al 25 marzo prossimo la:

sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatte salve quelle dirette alla vendita di soli beni alimentari o di prima necessità (con tale secondo termine riferendosi a tutte le attività indicate all. 1, ovverosia Supermercati, Discount di alimentari, Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, Commercio al dettaglio di prodotti surgelati, Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati, Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4), Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione, Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici, Farmacie, Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica, Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati, Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale, Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici, Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia, Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini, Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione, Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono, Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici;

sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (bar,pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) tranne mense e catering continuativo su base contrattuale (ad es. servizio di mensa aziendale) che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

Nel rispetto delle normative igienico-sanitarie, tuttavia, resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio, così come restano aperti gli autoscrill e le stazioni di servizio disseminate sulla rete stradale nazionale, nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali con l’obbligo di garantire la distanza di sicurezza predetta.

sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti) mentre restano aperte le lavanderie, anche industriali, le tintorie nonché le imprese che offrono servizi di pompe funebri e attività connesse;

restano aperte banche, intermediari finanziari e assicurativi;

– continua l’attività agricola, zootecnica di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che forniscono beni e servizi, come consentito resta il trasporto di animali vivi, alimenti per animali e prodotti agroalimentari o per la pesca senza limitazioni;

Venendo al Trasporto pubblico, fino a ieri garantito senza limitazione, il recente dpcm dell’11 marzo ha stabilito che, in linea generale, continua ad essere erogato normalmente. Tuttavia, si prevede espresso potere del presidente della Regione, di riprogrammare il servizio delle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea. Altresì il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con quello della salute, potrà disporre la riduzione o soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, con l’unico obbligo di garantire i servizi minimi essenziali.

Confermata la chiusura di Scuole e Università, si prevede che l’attività amministrativa venga svolta regolarmente, sebbene preferendo l’accesso telematico degli utenti ai servizi e individuando le attività indifferibili da rendere in presenza. Per ora, quindi, gli uffici pubblici non verranno chiusi, nemmeno in ipotesi di mancanza di soluzioni igienizzanti, che rappresentano misure ulteriori di precauzione, consigliate ma non indispensabili.

In ordine alle attività produttive in senso stretto, si prevede:

  • l’attuazione del lavoro da casa in tutte le situazioni e per tutte le mansioni in cui sia possibile
  • la concessione di ferie e congedi retribuiti
  • la sospensione dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione
  • l’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e l’adozione di strumenti di sicurezza individuale adeguati (tute, maschere e quanto necessario in dotazione ai lavoratori) negli stabilimenti in cui non sia materialmente possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un 1 metro, che resta la principale misura di contenimento.
  • per le grandi realtà produttive, altresì, si prevede l’obbligo di utilizzare con scrupolo gli ambienti comuni e di limitare al massimo gli spostamenti.

Quanto al trasporto merci, il nuovo dpcm nulla deroga al precedente dell’8 marzo, per cui, anche alla luce dei chiarimenti offerti dall’amministrazione centrale, non sussiste nessuna limitazione al loro transito, così come resta ammesso il servizio taxi e di noleggio con conducente, in quanto trattasi di esigenza lavorativa.

Naturalmente, lo si ricorda, per chi è sottoposto a quarantena, ovvero versi in stato febbrile, è assolutamente proibito uscire da casa, se non a seguito di consultazione medica e in esecuzione delle sole direttive dello specialista sanitario.

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