Diritto al nome e concezione patriarcale della famiglia fra dato normativo ed esigenze di eguaglianza: interviene la Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 18 dell’11 febbraio 2021, ritenendo non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bolzano del 17 ottobre 2019, ha disposto l’esame di legittimità dell’articolo 262 c.c. in materia di assegnazione del cognome al figlio nato fuori dal matrimonio.

Tale disposizione, infatti, prevede che “Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre”.

Il Tribunale di Bolzano, in particolare, ha ritenuto tale disposizione incompatibile con i principi costituzionali espressi all’art. 2, sotto il profilo della tutela dell’identità personale, all’art. 3 sotto il profilo dell’uguaglianza fra uomo e donna, e agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia diritti dell’uomo e libertà fondamentali (CEDU) nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio il solo cognome materno.

Il Giudice altoatesino era stato chiamato a decidere in ordine al ricorso proposto dal P.M. ai sensi del Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, al fine di ottenere la rettificazione dell’atto di nascita di una bambina, i cui genitori volevano concordemente attribuirle il solo cognome materno. Scelta che, allo stato, risulta essere preclusa dall’articolo 262 c.c. e che, ad avviso della Corte, non può essere risolta in sede interpretativa con una lettura costituzionalmente orientata del dato normativo.
La Consulta ha quindi rilevato la non manifesta infondatezza della questione pregiudiziale, considerato che la vigente disciplina, che impone un solo cognome, si mostra ricognitiva di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’eguaglianza fra uomo e donna e con la necessità, costituzionalmente imposta dagli artt. 2 e 3 Cost., di garantire l’effettiva parità dei genitori, la pienezza dell’identità personale del figlio e la salvaguardia dell’unità della famiglia.
Inoltre, ha precisato la Corte, la prevalenza attribuita al ramo paterno nella trasmissione del cognome non può ritenersi giustificata dall’esigenza di salvaguardia dell’unità familiare, che rappresenta la giustificazione di eventuali e residuali deroghe alla parità dei coniugi. Oltre ciò, sottolinea il Giudice delle leggi, la previsione dell’inderogabile prevalenza del cognome paterno sacrifica il diritto all’identità del minore, negandogli la possibilità di essere identificato, sin dalla nascita, anche con il cognome materno.

Per tutti i motivi sopra esposti la Corte Costituzionale, rilevata la fondatezza e l’assoluta importanza della questione, ha disposto la trattazione presso di sé della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 262 c.c., al fine di chiarire se l’art. 262, comma 1 c.c. nella parte in cui impone che, in mancanza di diverso accordo dei genitori, vi sia l’automatica acquisizione del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori, sia compatibile con l’ordinamento costituzionale italiano ed europeo o sia, invece, come parrebbe, in contrasto con gli articoli 2-3-117 della Costituzione e 8 e 14 della CEDU.

Non resta quindi che attendere la decisione della Consulta, che potrebbe segnare una svolta epocale nel sistema giuridico e socio culturale italiano, dove storicamente i drastici cambiamenti nel diritto di famiglia hanno favorito, non senza difficoltà, l’evoluzione del rapporto paritario fra uomo e donna, la tutela dell’interesse prevalente del minore e l’importanza della stabilità delle relazioni parentali.

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