IL CONIUGE SI DEFINISCE SINGLE SUI SOCIAL NETWORK: QUALI CONSEGUENZE?

È possibile fondare la richiesta di addebito della separazione giudiziale sul comportamento “libertino” tenuto da uno dei coniugi sui social network?

A questa domanda ha da tempo cercato di rispondere la giurisprudenza di merito e di legittimità, interrogandosi sulle differenze tra tradimento reale e tradimento “platonico”. A riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di osservare che nel giudizio di separazione “non rilevano esclusivamente le relazioni extraconiugali in senso stretto ma anche quei comportamenti univocamente a ciò indirizzati che possano giustificare da soli la lesione della dignità e dell’onore dell’altro coniuge” (Cass. n. 21657 del 19.9.2017). Nello stesso senso, la Corte si era già espressa in precedenza affermando che per sostenere la domanda di separazione “non è necessario che vi sia un adulterio ma è sufficiente instaurare – anche in modo “platonico” e via internet – una relazione di un coniuge con estranei, da cui derivino plausibili sospetti di infedeltà e che comunque in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata la relazione e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, comporti offesa all’onore e alla dignità dell’altro coniuge” (Cass. n. 8929 del 12.4.2013).

L’elaborazione giurisprudenziale di legittimità ha da tempo condiviso, pertanto, il principio per il quale l’obbligo di fedeltà deve intendersi caratterizzato non soltanto dall’astensione da relazioni sessuali extraconiugali, ma anche dall’impegno a non tradire la fiducia reciproca, ovvero a non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi.

Tale tematica è di recente tornata all’attenzione nelle aule di giustizia calabresi: una moglie adiva il Tribunale di Palmi (RC) chiedendo la separazione giudiziale dal marito. La donna, infatti, si era accorta che il coniuge passava parecchio tempo al cellulare e che spesso restava fuori casa anche di notte. Insospettita da questi atteggiamenti, aveva sbirciato sul profilo Facebook del marito, notando come quest’ultimo aveva indicato come stato personale quello di “single” e come descrizione degli orientamenti sessuali la preferenza “mi piacciono le donne”. Deduceva, quindi, che, in conseguenza di questa scoperta, il rapporto matrimoniale si era incrinato e la convivenza coniugale era stata interrotta.
A sua difesa, il marito affermava di non essere venuto meno ai doveri coniugali e di non aver mai tradito la moglie. Ciò nonostante, il giudice di prime cure ha deciso che la separazione fosse addebitabile al marito, in quanto la violazione dei doveri coniugali era stata la causa del fallimento del matrimonio. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che l’intollerabilità nella prosecuzione della convivenza fosse dovuta alla violazione dell’obbligo di fedeltà, determinata dal comportamento tenuto sul social network dal marito, e che questo fosse il motivo precipuo di addebito della separazione. Ciò che conta, ha ribadito il Tribunale di Palmi, è aver instaurato una relazione fuori del matrimonio, anche se l’infedeltà non si è consumata in modo concreto, bensì in modo virtuale.

Del resto, in un passo della sentenza del Tribunale calabrese si afferma che “le indicazioni contenute sul profilo Facebook costituiscono un atteggiamento lesivo della dignità del partner proprio nella misura in cui, pubblicamente e sin troppo palesemente, rappresentano ai terzi estranei un modo di essere o uno stato d’animo incompatibile con un leale rapporto di coniugio” e di una gravità tale da giustificare non solo la separazione ma anche l’addebito della stessa al coniuge fedifrago virtuale.

In conclusione, la posizione della giurisprudenza sia di merito che di legittimità appare essere la stessa: un’ampia interpretazione del significato di obbligo di fedeltà coniugale ed una quasi totale parificazione del tradimento virtuale a quello reale.

Se questa è la posizione della giurisprudenza, l’invito dovrebbe essere quello di prestare la massima attenzione alle informazioni personali che si inseriscono nel profilo Facebook ed in generale in tutti i social network.

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