Diritto d’opposizione al trattamento dei dati personali dell’utente telefonico.

Avvocato privacy macerata
Dopo più di quattro anni dall’adozione della legge 11 gennaio 2018 n. 5, il 29 marzo scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento per l’istituzione ed il funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all’utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali.

La normativa vigente

Nel tentativo di bloccare il fenomeno delle chiamate promozionali indesiderate verso utenze telefoniche fisse e mobili, con il d.p.r. n. 178/2010, è stato istituito il Registro Pubblico delle Opposizioni, affidato in gestione dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, alla Fondazione Ugo Bordoni (FUB).

In tale registro, ad oggi, è possibile iscrivere, in modo gratuito, e per un periodo di tempo indeterminato (fatta sempre salva la possibilità di revoca dell’iscrizione in qualsiasi momento) soltanto il numero di telefono presente negli elenchi telefonici pubblici di cui si è intestatari e/o l’eventuale indirizzo postale associato tramite apposita procedura al numero verde indicato.

Allo stato, quindi, l´iscrizione al Registro impedisce esclusivamente l’utilizzo per chiamate promozionali delle numerazioni contenute negli elenchi telefonici pubblici.

Non esclude, invece, l´utilizzo delle numerazioni (fisse o mobili) raccolte dagli operatori e successivamente utilizzate in base ad un consenso prestato dall’utente, spesso inavvertitamente.

Le novità: i nuovi modi d’esercizio del diritto all’opposizione

A causa di tale limitato ambito d’applicazione, la normativa si è presto mostrata inefficace. Per cui, con l’intenzione di rendere più ampio ed effettivo il diritto degli utenti all’opposizione al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche da parte di call center (cioè a non ricevere più chiamate con finalità pubblicitarie sui propri recapiti telefonici), la legge n. 5/2018 ha disposto la creazione di un nuovo registro, aperto non più ai soli numeri presenti in registri pubblici bensì a qualsiasi utenza, sia fissa che mobile.

Legge a cui è stata data attuazione soltanto di recente, con l’adozione del d.p.r. 26/2022, con il quale i vari ministeri coinvolti hanno finalmente definito le caratteristiche e le modalità di utilizzo del nuovo registro pubblico delle opposizioni, dettando gli ulteriori step – da concludere salvo proroghe entro il 31 luglio – per la sua concreta messa a disposizione degli utenti.

Le facilitazioni

Non appena tali ulteriori passaggi, in parte burocratici, in parte tecnici, saranno conclusi, il registro sarà accessibile a tutti i titolari di utenze telefoniche, sia fisse che mobile, sia risultanti in registri pubblici che private, tramite una nuova modalità d’iscrizione, sempre gratuita e semplificata rispetto a quella attuale.

La volontà di opporsi alle chiamate indesiderate potrà, infatti, avvenire con tre modalità alternative (compilazione di un modulo online che verrà messo a disposizione dal gestore; chiamata al numero indicato dal gestore individuato dal Ministero; tramite richiesta via e-mail).

Con l’iscrizione al registro si potrà precludere qualsiasi trattamento degli indirizzi postali e delle numerazioni nazionali fisse e mobili da parte degli operatori per finalità pubblicitarie.

L’iscrizione è a tempo indeterminato ma, per far fronte al rischio di consensi prestati in modo distratto, viene riconosciuta la possibilità di rinnovarla senza limiti.

Con il rinnovo, infatti, tutti i consensi dati tra la data d’iscrizione e quella di rinnovazione vengono automaticamente revocati.

Obblighi dell’operatore e strumenti di tutela

Una volta entrato in uso, qualsiasi operatore interessato a trattare le numerazioni telefoniche per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, avrà l’obbligo mensile di consultare il Registro, aggiornando la propria lista di numeri accessibili.

Viene chiarito, infine, che laddove l’operatore interessato non si conformi a quanto indicato nel regolamento, l’utente potrà avvalersi delle forme di tutela di cui al Capo VIII del Gdpr e alla parte II del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Per approfondimenti normativi, il testo integrale della Legge n. 5/2018 è disponibile al seguente link: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018;5#:~:text=Nuove%20disposizioni%20in%20materia%20di,e%20di%20ricerche%20di%20mercato.

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