Esistono ripercussioni legali per gli autori di notizie false? E per coloro che le condividono?
Come è noto, il problema principale inerente alle c.d. fake news non risiede nella loro origine, quanto piuttosto nella loro diffusione. I canali preferenziali tramite cui queste “notizie false” vengono veicolate sono i social network, primo tra tutti Facebook.
Infatti, attraverso likes, commenti e condivisioni da parte degli utenti, le stesse acquisiscono notevole capacità persuasiva e, una volta entrate nel circolo informativo digitale, catalizzando l’attenzione di migliaia di utenti.
Ad oggi, per ciò che concerne i creatori di fake news, non esiste in Italia, una normativa ad hoc finalizzata a sanzionare coloro che inventano la notizia falsa e sono quindi i primi a metterla in circolazione.
La circostanza secondo cui le notizie false non siano ancora oggetto di una normativa specifica non implica che le stesse non possano diventare rilevanti laddove utilizzate come strumento tramite il quale integrare le ipotesi di reati più gravi.
In particolare, le fake news possono certamente diventare il mezzo attraverso il quale macchiarsi di:
- Diffamazione aggravata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 595, comma 3 c.p.: “Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro”;
- Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 656 c.p.: “Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l’ordine pubblico, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro”;
- Procurato allarme presso l’Autorità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 658 c.p.: “Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l’Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 10 euro a 516 euro”;
- Abuso della credulità popolare ai sensi e per gli effetti dell’art. 661 c.p.: “Chiunque, pubblicamente cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è soggetto, se dal fatto può derivare un turbamento dell’ordine pubblico, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 15.000 euro”;
- Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio ai sensi e per gli effetti dell’art. 501 c.p.: “Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci […] è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa da 516 euro a 25.822 euro”.
Come si evince dalla lista dei reati appena menzionati, i risvolti penali esistono, e possono avere anche notevole incidenza, soprattutto se si considera la pena prevista.
Cosa rischia, invece, il soggetto che si è limitato solamente a condividere la notizia?
In questo caso, il discrimine tra comportamento lecito e reato è costituito dall’aggiunta o meno di un commento al post condiviso e dall’eventuale consapevolezza della falsità della notizia da parte di chi l’ha condivisa.
- Ad esempio, se si condivide la notizia aggiungendo alla stessa un commento denigratorio, ovvero un commento teso a sottolineare il carattere falso o malevolo della news, si compie lo stesso reato di colui che l’ha creata;
- se però si dimostra di aver solamente voluto esprimere una proprio opinione sulla base di una notizia che appariva verosimile, non sapendo, quindi, che la notizia non era veritiera, si può evitare di incorrere nell’illecito.
- Ancora, se si condivide la notizia senza tuttavia commentare alcunché, la linea di confine tra condotta lecita e reato è data dalla consapevolezza della falsità della notizia, che andrà dunque analizzata caso per caso.
- Tuttavia, se una fake news è palesemente non vera in quanto recante contenuti al limite dell’inverosimile, non sarà possibile addurre questa scusante.
È da ritenersi auspicabile una più puntuale regolamentazione dei social networks, che potrebbe funzionare sul modello di verifica già sviluppato da Facebook per gli Stati Uniti, consistente nell’implementazione di un meccanismo di visibilità della rettifica per gli utenti che abbiano in passato interagito con una notizia falsa.