Pochi giorni fa la Cassazione, nella sua massima composizione, si è espressa su un tema caldissimo nelle aule di tribunale e nei rapporti fra ricorrenti al credito e finanziatori professionali: e cioè la debenza, nel caso di rate non pagate tempestivamente, di interessi moratori determinati in misura superiore alla soglia legale per i tassi non usurari.
In buona sostanza, la Corte è stata chiamata a dirimere, innanzitutto, il contrasto, piuttosto diffuso, circa l’applicabilità della disciplina relativa agli interessi usurari ( art. 1815 c.c. e art. 644 c.p. , nonchè L. n. 108 del 1996, art. 2,D.L. n. 394 del 2000 , convertito dalla L. n. 24 del 2001 , e relativi decreti ministeriali, nella specie D.M. 22 marzo 2002) anche agli interessi moratori, da intendersi come quelli previsti dalle parti per le ipotesi di ritardo nel pagamento delle rate del prestito di denaro.
Dopo una lunga ed articolata riflessione, dando atto delle diverse posizioni in materia, con la pronuncia n. 19597 del 18.9.2020, gli ermellini hanno espressamente riconosciuto la riconducibilità degli interessi moratori convenzionalmente determinati fra le parti per l’ipotesi di ritardo da adempimento (ritardo nel pagamento delle rate del prestito) sotto l’egida delle regole in materia di lotta all’usura, con la conseguenza che il relativo patto dovrà ritenersi privo di effetto e forza impositiva.
Tuttavia, il creditore (finanziatore, banca, mutuante, ecc.), in ossequio a quanto previsto in materia di risarcimento del creditore ex art. 1224 c.c., avrà comunque diritto ad ottenere una somma commisurata (non più alla misura preconcordata ed usuraria, ma) alla misura pattuita per gli interessi corrispettivi (oggetto specifico della disciplina antiusura).
Divenuta inefficace la clausola volta a determinare l’entità degli interessi moratori, il finanziatore che non si sia visto restituire le somme pattuite, non perderà la possibilità di ottenere ristoro di tale ritardo, ma potrà chiedere una somma calibrata sugli interessi corrispettivi, cioè quelli già dovuti per il tempo dell’adempimento in relazione alla concessione ad altri della disponibilità del denaro.