Chiusura anticipata della procedura espropriativa immobiliare: il debitore non ha diritto a contenere i disagi derivanti da una vendita a prezzo fortemente ribassato.

Con sentenza n. 11116 del 10 giugno u.s., la Terza Sezione della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi su un ricorso proposto da due coniugi, che nel lontano 2007 avevano subito il pignoramento di un immobile di loro proprietà, dal valore di mercato stimato pari a € 780.000, poi venduto coattivamente, nell’ottobre del 2015, al prezzo finale di € 270.000, ha fornito un’importante lettura dell’art. 164 bis disp. att. c.p.c. (introdotto dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 19, comma 2, lett. b) convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, in materia di chiusura anticipata della procedura esecutiva immobiliare per infruttuosità dell’espropriazione.
Proprio in virtù del deprezzamento subito dall’immobile, per oltre € 500.000 rispetto al prezzo di stima, prima dell’aggiudicazione dell’immobile, i debitori avevano depositato istanza di estinzione della procedura per impossibilità di un ragionevole soddisfacimento delle ragioni di almeno alcuni dei creditori, nonché per il gravissimo danno che dalla vendita a prezzo così ribassato sarebbe derivato ai medesimi. Tuttavia, tale istanza veniva respinta dal Giudice dell’esecuzione che, di conseguenza, aggiudicava l’immobile al prezzo di € 270.000,00.
A ciò seguivano ulteriori impugnazioni dei debitori, fino al ricorso in Cassazione, su cui la Corte è stata chiamata a pronunciarsi.
Con tale decisione, infatti, gli Ermellini non solo hanno ricostruito il senso del recente art. 164 bis att. c.p.c., ma hanno analizzato anche le finalità del processo espropriativo e delle sue interazioni con il mercato.
Come detto, infatti, i ricorrenti sostenevano che l’aggiudicazione al prezzo di € 270.000,00, a fronte di quello stimato in origine di € 780.000,00 e comunque dinanzi a crediti complessivi ricostruiti, approssimativamente, in € 550.000,00, era avvenuta ad un prezzo inferiore a quello giusto, che comunque non bastava a garantire un ragionevole soddisfacimento delle ragioni dei creditori.
Alla luce di tali risultanze, ad avviso degli stessi, il Giudice avrebbe dovuto sospendere o, meglio ancora, estinguere la procedura.
Tale ricostruzione, però, non ha trovato accoglimento da parte della Corte che, ribadita l’indefettibilità della tutela giurisdizionale in sede esecutiva (essendo l’esecuzione forzata l’ineludibile complemento della tutela di ogni diritto, poiché il riconoscimento del credito sarebbe inutilmente dato senza la possibilità dell’esecuzione forzata sui beni del debitore), ha ribadito come, in un tale contesto, “l’unico interesse perseguito dall’ordinamento è l’effettività della tutela giurisdizionale del creditore e specifici contrastanti interessi, quali quello del debitore a contenere i disagi, non sono presi in considerazione dalla legge e non possono allora rilevare”.
Pertanto, continuano i Giudici del Palazzaccio, “esula dai fini del processo esecutivo quello di limitare i danni a chi vi è assoggettato, perchè il carattere imperativo dell’esigenza di ripristinare il diritto violato dall’inadempimento del debitore esige sempre e comunque, a pena di ineffettività dell’intero ordinamento, che l’esecuzione abbia luogo”.
In buona sostanza, riconosce la Corte, il debitore non può addurre a motivazione del ricorso l’eccessivo pregiudizio, in termini di ingiusta ed eccessiva diminuzione del proprio patrimonio derivante dall’esecuzione, dato che la soggezione alla procedura è conseguenza di un suo comportamento contra ius, e risponde all’esigenza di un soggetto (il creditore) legittimato ad ottenere, nelle forme e con le modalità previste dalla legge, quanto di sua spettanza.
Ne consegue che, “è legittima la reiterazione della fissazione della vendita anche con successivi ribassi del prezzo base e senza ricorso all’amministrazione giudiziaria, non integra un prezzo ingiusto di aggiudicazione, tanto meno idoneo a fondare la sospensione prevista dall’art. 586 c.p.c., quello che sia anche sensibilmente inferiore al valore posto originariamente a base della vendita, ove questa abbia avuto luogo in corretta applicazione delle norme di rito”.
Quanto alla possibilità di dichiarare l’estinzione anticipata della procedura immobiliare ex art. 164 bis disp. att. c.p.c., la Corte, poi, ha ribadito come la volontà legislativa sottesa all’introduzione di tale disposizione non fosse assolutamente quella di salvaguardare le ragioni del debitore, bensì quella di tutelare l’interesse dell’amministrazione della giustizia ad evitare, con inutile dispendio di risorse processuali ed economiche per la prosecuzione sine die di procedure esecutive inidonee a consentire il soddisfacimento degli interessi dei creditori.
Per queste ragioni, il Giudice dell’esecuzione è tenuto ad evitare che proseguano (con sempre più probabili pregiudizi erariali anche a seguito di azioni risarcitorie per i danni da irragionevole durata del processo) procedimenti di esecuzione forzata manifestamente inidonei a produrre un ragionevole od apprezzabile soddisfacimento dell’interesse dei creditori.
In altri termini, “non può ridursi il fine del procedimento esecutivo a quello di generare soltanto altri costi, aumentando il carico della debitoria preesistente che aveva invece lo scopo istituzionale di soddisfare”.
Al contempo, poichè il processo esecutivo deve comunque tendere al soddisfacimento del diritto del creditore, la valutazione di infruttuosità da parte del Giudice dell’esecuzione deve comunque conseguire alla valutazione di tutte le possibili soluzioni fornite dalla legge per conseguire l’utilità desiderata.
In conclusione, quindi, “in tema di espropriazione immobiliare, la peculiare ipotesi di chiusura anticipata della procedura ai sensi dell’art. 164 bis disp. att. c.p.c. ricorre e va disposta ove, invano applicati o tentati ovvero motivatamente esclusi tutti gli istituti processuali tesi alla massima possibile fruttuosità della vendita del bene pignorato, risulti, in base ad un giudizio prognostico basato su dati obiettivi anche come raccolti nell’andamento pregresso del processo, che il bene sia in concreto invendibile o che la somma ricavabile nei successivi sviluppi della procedura possa dar luogo ad un soddisfacimento soltanto irrisorio dei crediti azionati ed a maggior ragione se possa consentire soltanto la copertura dei successivi costi di esecuzione”.
Tale giudizio prognostico, però, non dovrà tener conto del pregiudizio subito dal debitore che si veda venduto all’incanto i propri beni per un prezzo nettamente inferiore a quello di stima.

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