FOTOGRAFIE DEI FIGLI MINORI, SOCIAL NETWORK E CRISI FAMILIARE: LO STATO DELL’ARTE.

Quotidianamente assistiamo alla pubblicazione sui social network di foto raffiguranti soggetti minori. Tale pratica, molto diffusa tra i genitori, finisce non di rado per alimentare contrasti tra genitori già separati o divorziati.

In generale, va detto, che a prescindere dalle dinamiche e dai rapporti tra ex coniugi, la diffusione delle immagini dei minori sui social è potenzialmente sempre pericolosa: la loro condivisione con un numero indeterminato di persone, conosciute e non, può essere spesso pregiudizievole per i soggetti minori, che si trovano ad essere protagonisti dei social network senza il loro consenso, con il serio rischio di essere lasciati in balia di malintenzionati.
Per tali motivi la prudenza nell’uso delle piattaforme web e di materiale sensibili deve essere sempre massima.

Dal punto di vista normativo, tali regole non trovano una disciplina puntuale all’interno dell’ordinamento nazionale. Ben più robusta, invece, si mostra la tutela a livello internazionale, poiché sia la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, sia il Regolamento europeo sulla privacy, dispongono di norme a tutela del diritto all’immagine dei minori.

In particolar modo, il Regolamento, all’articolo 8, stabilisce che “il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a 14 anni, come la pubblicazione di immagini, sia lecito purché il consenso venga prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.”
Dal punto di vista legale, quindi, la regolamentazione della pubblicazione della foto di un minore segue regole distinte a seconda che si riferisca ad un soggetto di età inferiore o superiore ai 14 anni.
L’elemento dell’età del minore diviene quindi determinante, poiché nel caso di minore di anni 14 e nel caso in cui i genitori siano separati o divorziati, prima di pubblicare una foto del figlio minore sui social, occorre richiedere il consenso anche dell’altro genitore.
Qualora non si riesca a raggiungere l’accordo sulla possibilità di pubblicare contenuti relativi al figlio minore, il soggetto interessato potrà comunque rivolgersi all’autorità giudiziaria, che valuterà la soluzione più adatta al caso concreto e basata unicamente sull’interesse del minore. In tali ipotesi, il Giudice ben potrà ordinare al genitore la cancellazione delle immagini pubblicate senza il consenso dell’altro, imponendogli, se necessario, di non pubblicare altre immagini, con possibilità di prevedere un risarcimento del danno o una una sanzione per ogni condotta contraria a quanto dal medesimo statuito (Trib. Roma, Ord. 23.12.2017).

Come detto, però, ai fini dell’individuazione del soggetto legittimato a prestare il consenso, l’età del minore è dirimente: dal compimento dei 14 anni di età, infatti, il consenso per la pubblicazione delle foto dovrà essere chiesto direttamente al minore e non all’altro genitore, anche nel caso di genitori separati o divorziati.
Tali limiti alla pubblicazione delle immagini interessano anche i nonni ed eventuali nuovi compagni degli ex coniugi, che non possono pubblicare le foto senza il consenso di quest’ultimi.

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