Greenwashing e sostenibilità: cosa cambia dal 27 settembre 2026

avvocato macerata greenwashing

Il 9 marzo 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, con il quale l’Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2024/825, cosiddetta “Empowering Consumers for the Green Transition.”

Il provvedimento mira a contrastare il fenomeno del greenwashing, rafforzando la tutela dei consumatori contro dichiarazioni ambientali fuorvianti, non veritiere o prive di adeguato supporto probatorio e promuovendo una comunicazione più trasparente e verificabile in materia di sostenibilità. Le nuove disposizioni, destinate a incidere sulla disciplina delle pratiche commerciali scorrette e sugli obblighi di informazione a carico delle imprese, si applicheranno a decorrere dal 27 settembre 2026.

Che cosa introduce il decreto

Il D.Lgs. n. 30/2026 non introduce una disciplina autonoma del greenwashing, ma interviene all’interno del sistema già previsto dal Codice del Consumo in materia di pratiche commerciali scorrette.

L’intervento si sviluppa principalmente lungo due direttrici.

Da un lato, vengono rafforzate le regole relative alle asserzioni ambientali, alle etichette di sostenibilità e alle dichiarazioni riguardanti le prestazioni ambientali presenti o future di prodotti, servizi e imprese.

Dall’altro, vengono introdotti nuovi obblighi informativi destinati a consentire al consumatore di valutare non soltanto l’impatto ambientale dichiarato di un prodotto, ma anche la sua durata, riparabilità e possibilità di aggiornamento, nonché le condizioni delle eventuali garanzie commerciali di durabilità.

Il risultato è un ampliamento significativo degli obblighi di trasparenza a carico delle imprese.

Le nuove definizioni in materia di sostenibilità

Una delle principali novità riguarda l’introduzione, nell’articolo 18 del Codice del Consumo, di nuove definizioni specificamente collegate alla cosiddetta transizione verde.

Tra queste figurano le nozioni di asserzione ambientale e asserzione ambientale generica: nello specifico per asserzione ambientale si intende qualsiasi messaggio o rappresentazione utilizzato nell’ambito di una comunicazione commerciale che affermi o suggerisca che un prodotto, una categoria di prodotti, una marca o un operatore economico abbia un impatto positivo o nullo sull’ambiente, sia meno dannoso rispetto ad altri oppure abbia migliorato il proprio impatto ambientale nel corso del tempo.

La definizione è particolarmente ampia e non riguarda soltanto le dichiarazioni esplicite. Possono assumere rilievo anche elementi grafici, simboli, immagini, denominazioni e altri elementi della comunicazione commerciale che siano idonei a trasmettere al consumatore un messaggio di carattere ambientale.

Particolare attenzione viene poi riservata alle asserzioni ambientali generiche, ossia alle dichiarazioni che attribuiscono a un prodotto o a un’impresa una caratteristica ambientale positiva senza fornire, attraverso lo stesso mezzo di comunicazione, una specificazione chiara ed evidente.

Pertanto, espressioni come “green”, “ecologico”, “rispettoso dell’ambiente” o “sostenibile” possono quindi diventare problematiche quando vengono utilizzate in modo generico e non sono supportate da elementi che consentano di dimostrare l’effettiva prestazione ambientale cui il messaggio fa riferimento.

Ciò non significa che ogni utilizzo della parola “sostenibile” o di un’espressione analoga sia automaticamente vietato. Il punto centrale è la dimostrabilità del claim e la sua corrispondenza con una specifica prestazione ambientale.

Per le imprese diventa quindi fondamentale evitare formulazioni assolute o vaghe e, quando si utilizza un claim ambientale, specificare con chiarezza a quale caratteristica, fase del ciclo di vita, componente o prestazione il claim si riferisce.

Le nuove pratiche commerciali considerate ingannevoli

Il decreto amplia inoltre la cosiddetta “lista nera” delle pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli ai sensi dell’articolo 23 del Codice del Consumo.

Tra le nuove fattispecie rientra l’utilizzo di un’etichetta di sostenibilità che non sia basata su un sistema di certificazione oppure che non sia stata istituita da un’autorità pubblica.

Il sistema di certificazione deve presentare specifiche caratteristiche, tra cui la verifica da parte di terzi e requisiti pubblicamente accessibili e trasparenti.

La nuova disciplina interviene anche contro la cosiddetta comunicazione selettiva: non sarà possibile presentare al consumatore un beneficio ambientale come riferito al prodotto nel suo complesso quando esso riguarda in realtà soltanto un determinato aspetto o componente.

Analogamente, non sarà possibile attribuire all’attività dell’impresa nel suo complesso una caratteristica ambientale che riguardi soltanto uno specifico elemento della sua attività.

Un’ulteriore ipotesi riguarda le dichiarazioni relative alla neutralità climatica.

Sarà considerata in ogni caso ingannevole l’asserzione secondo cui un prodotto avrebbe un impatto neutro, ridotto o positivo in termini di emissioni di gas a effetto serra quando tale risultato venga fatto derivare dalla compensazione delle emissioni.

La disciplina non impedisce, di per sé, di comunicare gli investimenti effettuati dall’impresa in iniziative ambientali o in progetti collegati ai crediti di carbonio. Ciò che viene vietato è utilizzare la compensazione per sostenere un’asserzione ambientale sul prodotto che presenti come neutro, ridotto o positivo il relativo impatto in termini di emissioni.

Le dichiarazioni relative alle prestazioni ambientali future

La riforma dedica particolare attenzione anche alle dichiarazioni relative a prestazioni ambientali future.

Sono ormai frequenti comunicazioni nelle quali le imprese dichiarano di voler raggiungere determinati obiettivi ambientali entro una data futura, come la neutralità climatica, la riduzione delle emissioni o l’utilizzo esclusivo di materiali riciclati.

Dal 27 settembre 2026, tali dichiarazioni non potranno essere formulate sulla base di semplici intenzioni o obiettivi di marketing.

L’articolo 21 del Codice del Consumo considera infatti ingannevole l’asserzione ambientale relativa a prestazioni future quando non sia fondata su impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili.

Gli impegni dovranno essere inseriti in un piano di attuazione dettagliato e realistico, caratterizzato da obiettivi misurabili, scadenze precise e indicazione delle risorse necessarie alla loro realizzazione.

Durabilità e riparabilità: il secondo fronte del decreto

La riforma non riguarda soltanto la comunicazione ambientale.

Il decreto introduce infatti nuovi obblighi di informazione relativi alla durabilità e alla riparabilità dei prodotti, con l’obiettivo di consentire al consumatore di effettuare una scelta più consapevole anche rispetto alla vita utile del bene.

Il professionista dovrà, infatti, fornire informazioni sull’indice di riparabilità del prodotto oppure, in assenza di tale indice, sulle possibilità di riparazione, sulla disponibilità e sul costo stimato dei pezzi di ricambio, sulle modalità per ordinarli e sulla disponibilità delle istruzioni per la riparazione e la manutenzione.

Per i beni con elementi digitali assume inoltre rilievo l’informazione relativa al periodo minimo durante il quale il produttore si impegna a fornire gli aggiornamenti software.

Il decreto interviene anche sulla garanzia commerciale di durabilità, introducendo specifici obblighi informativi e un’etichetta armonizzata destinata a rendere immediatamente riconoscibile l’esistenza di una garanzia commerciale di durabilità, nei casi previsti dalla normativa.

Il ruolo dell’AGCM e le sanzioni

Le nuove fattispecie confluiscono nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette e rientrano pertanto nei poteri di controllo e intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

Per le pratiche inserite nella lista nera dell’articolo 23, la scorrettezza è prevista direttamente dalla legge e non è necessario dimostrare caso per caso l’effettiva capacità della condotta di ingannare il consumatore.

Per le altre ipotesi continuerà invece a essere necessaria una valutazione concreta della pratica, considerando le circostanze del caso e il comportamento del consumatore medio.

Quanto al sistema sanzionatorio, trova applicazione l’articolo 27 del Codice del Consumo. La sanzione amministrativa pecuniaria può arrivare fino a 10 milioni di euro, secondo i criteri stabiliti dalla normativa. Nei casi previsti dalla disciplina europea in materia di cooperazione tra le autorità nazionali, il limite massimo può inoltre essere determinato in misura pari al 4% del fatturato annuo realizzato dal professionista negli Stati membri interessati.

Cosa devono fare le imprese

Il decreto non prevede un regime transitorio per il materiale già prodotto: packaging, etichette e campagne pubblicitarie realizzate prima del 27 settembre 2026 dovranno comunque risultare conformi una volta che le nuove disposizioni diventeranno applicabili. È quindi opportuno che le imprese avviino una ricognizione di tutte le comunicazioni ambientali in uso, valutando quali claim vadano rimossi, riformulati o accompagnati da un dossier probatorio adeguato. Per ciascun claim sarà opportuno verificare quale caratteristica ambientale viene effettivamente comunicata, a quale prodotto, componente o fase del ciclo di vita si riferisce e quali evidenze scientifiche o documentali ne dimostrano la veridicità.

Il 27 settembre 2026 non rappresenta quindi soltanto una nuova scadenza normativa, ma un momento a partire dal quale la qualità, la specificità e la verificabilità delle comunicazioni ambientali diventeranno elementi sempre più rilevanti nella gestione della comunicazione commerciale delle imprese.

 

 

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.