Come anticipato nei nostri precedenti post in materia, cui rinviamo per tutti gli approfondimenti del caso, era attesa, per i primi di dicembre, l’anticipazione, già nella L. Fall., di un’importante novità prevista all’interno del “futuro” Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (così come modificato dal recente decreto correttivo).
Ebbene, con Legge n. 159/2020, atta a convertire, con modificazioni, il D.L. 7 ottobre n. 125/2020 recante “misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (pubblicato in GU Serie Generale n. 300 del 03-12-2020), ha introdotto tali novità (con decorrenza dal 4.12.2020 e, secondo i più, con possibilità di applicazione alle procedure già in essere), prevedendo variazioni consistenti agli artt. 180, 182 bis e 182 ter dell’attuale legge fallimentare.
In particolare, si sancisce la possibilità, per l’impresa fallibile in crisi, qualora sussistano determinate condizioni, di giungere all’approvazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis, anche nell’inerzia (nessun voto) dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria. Rispetto al silenzio, quindi, il voto viene considerato come positivamente prestato.
Per addivenire a tale positiva situazione, che libera il debitore dall’inerzia dei creditori storicamente più importanti e lenti in termini di reazione (soluzione negoziata della crisi), il legislatore ha previsto, innanzitutto, che la proposta del debitore sia accompagnata dalla relazione di un professionista dotato dei requisiti di cui all’art. 161, comma 3 L.f., atta a dimostrare la convenienza (rispetto al fallimento) della proposta, e che tale “voto positivo” deve essere determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze previste per l’approvazione e, di conseguenza l’esecuzione, del piano concordatario
Viene correttamente specificato, inoltre, con modifica dell’art. 182 ter, lf, che all’interno del novero dei crediti sprovvisti di garanzia (i c.d. chirografari), e che sono sostanzialmente destinati a subire la falcidia concordataria (o la rinegoziazione al ribasso nel caso di accordo), figurano anche i crediti dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria (INPS, INAIL) degradati per incapienza, in virtù dell’attestazione del professionista, purché si rispettino i criteri dell’art. 160, comma 2 L.F. (e cioè che si tratti di importi che anche attraverso la liquidazione dei beni su cui insiste il privilegio, l’eventuale fallimento non potrebbe restituire (perché l’attivo derivante dalla vendita dei beni sarebbe inferiore al credito vantato dagli Enti).