Il 15 febbraio 2021 è stato pubblicato il decreto attuativo del ministero dello sviluppo economico relativo alla nuova agevolazione in regime de minimis prevista dal decreto rilancio.
L’agevolazione è parte delle iniziative di rafforzamento del sistema delle startup innovative, che il D.L. Rilancio prima, e la legge di conversione poi, hanno sostenuto, introducendo rilevanti novità in ambito finance delle piccole e medie imprese. Per gli investitori persona fisica, ad esempio, si prevede una detrazione in dichiarazione dei redditi di valori pari al 50% dell’investimento, purché siano rispettati i presupposti oggettivi sotto riportati.
Infatti, per poter beneficiare della detrazione, l’investimento non deve essere di importo superiore ad € 100.000,00 se riferisce ad una startup innovativa, o ad € 300.000,00 se riguarda una PMI innovativa.
Il soggetto investitore, in ciascun periodo, potrà dunque detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 50% dell’investimento effettuato, per un ammontare di detrazione non superiore rispettivamente ad € 50.000,00 o € 150.000,00. Tuttavia, per investimenti superiori ai predetti importi, si prevede in ogni caso, per la parte eccedente, un credito d’imposta del 30% a favore dell’investitore persona fisica.
Inoltre, al fine di fruire delle agevolazioni fiscali, l’investitore dovrà necessariamente conservare la dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, reso ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, rilasciata entro 30 giorni dal conferimento, attestante l’importo dell’investimento, il codice COR rilasciato dal registro nazionale degli aiuti e l’importo della detrazione fruibile.
Bisogna in ultimo precisare come, sebbene l’investitore possa procedere all’investimento, direttamente o indirettamente per il tramite di organismi d’investimento collettivo del risparmio, le agevolazioni fiscali non sono riconosciute nel caso di investimenti effettuati tramite organismi di investimento a partecipazione pubblica.
Le agevolazioni fiscali si applicano rispettivamente ai conferimenti in denaro:
• iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovraprezzo delle quote;
• in compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, salvo quelli derivanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi previste dall’art.27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
Fermi i massimali ai quali vengono riconosciute le detrazioni fiscali sopra indicate, l’investimento agevolato dovrà necessariamente essere mantenuto per tre periodi d’imposta, pena la decadenza dal beneficio.
L’art. 7 del predetto decreto, infatti, riconosce le ipotesi di decadenza dalle agevolazioni fiscali nei casi di:
• cessione, anche parziale, a titolo oneroso delle partecipazioni o quote ricevute a seguito dell’investimento agevolato, compresi gli atti a titolo oneroso che comportino trasferimento di diritti reali di godimento;
• la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle PMI innovative;
• il recesso o l’esclusione degli investitori.
Non si considerano invece cause di decadenza dall’agevolazione i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente, o la perdita da parte della startup dei requisiti previsti dall’art. 25, comma 2, del D.L. n. 179/2012, a seguito della scadenza del termine di 6 anni dall’iscrizione nel registro delle imprese, al superamento della soglia del valore della produzione pari ad € 5.000.000, o all’acquisizione dei requisiti di PMI innovativa.
Per la presentazione della domanda, infine, il testo normativo istituisce una piattaforma informatica gestita unicamente dal Ministero dello Sviluppo Economico, denominata “Incentivi fiscali in regime de minimis per gli investimenti in startup e PMI innovative, attraverso cui l’impresa beneficiaria del finanziamento potrà notificare telematicamente l’accordo raggiunto.
La trasmissione dovrà avvenire sotto-forma di dichiarazione sostitutiva e dovrà tassativamente contenere, pena la nullità, i seguenti dati:
• gli elementi identificativi dell’impresa beneficiaria, del soggetto investitore e, in caso di investimento indiretto, dell’organismo di investimento collettivo del risparmio;
• l’ammontare dell’investimento che il soggetto investitore intende effettuare;
• l’ammontare della detrazione che il soggetto investitore intende richiedere.
In ogni caso, per gli investimenti effettuati nel corso dell’anno 2020, ai fini del riconoscimento dell’incentivo agevolato in capo all’investitore, l’impresa beneficiaria potrà presentare l’istanza successivamente all’investimento stesso, purché compreso nel periodo tra il 1° marzo e il 30 aprile 2021.