Gli NFT sono una delle novità portate dalla tecnologia blockchain, la cui definizione giuridica apre a molteplici discussioni, tenuto conto della potenziale diffusione di tali strumenti e della pluralità di utilizzi a cui possono essere destinati.
Una definizione di NFT
Un NFT (Non Fungible Token) è un certificato digitale che si fonda sulla tecnologia blockchain. Come la definizione stessa lascia intendere, la tecnologia sottesa a tale gettone, lo rende non copiabile e, quindi, unico e non sostituibile da altre copie apparentemente “identiche”.
Un diritto di proprietà?
Uno dei profili più interessanti e di grande fascino per molti interpreti è rappresentato dalla qualificazione dei diritti che insistono sul NFT, che – applicando le categorie tradizionali – oscillano tra il diritto civile, il diritto d’autore e la proprietà intellettuale. Altre volte non è nemmeno così chiaro il tipo di diritto collegato all’NFT che si acquista. In diversi casi, poi, il NFT costituisce una riproduzione digitale di un bene fisico materialmente esistente. In tali casi, la realizzazione del Token va esente da limiti e prescrizioni o – invece – continuano a trovare applicazione le regole generali in ordine alla raffigurazione e commercializzazione di “cose” altrui?
Un precedente calcistico
Di recente la questione è approdata al Tribunale di Roma – Sez. specializzata in materia d’impresa, che è stato chiamato a prendere posizione sull’istanza cautelare avanzata da una famosissima società calcistica italiana relativamente ad un presunto abuso perpetrato ai suoi danni, da altra società, tramite la creazione di token raffiguranti un noto calciatore con indosso le maglie delle diverse squadre in cui aveva militato.
Gli NFT in questione raffiguravano, quindi, l’immagine di un ex calciatore della squadra, il quale si è fatto ritrarre mentre indossava la maglia della società, in tal modo sfoggiando il marchio della stessa, che però non aveva fornito alcuna autorizzazione all’operazione, a differenza del giocatore che, invece, aveva all’utilizzo della propria immagine con detta finalità. Ne è derivata l’azione legale della Società, intenzionata a inibire l’utilizzo del suo marchio e il ritiro dal commercio dei prodotti derivati dall’utilizzo del token.
Istanza accolta dal Tribunale capitolino, che ha fondato la propria decisione su due punti fondamentali: i) la tutela del marchio della società calcistica dal rischio di confusione (guardando il Token l’utente finale avrebbe potuto ritenere che l’operazione fosse stata eseguita in collaborazione con la Società, che parimenti realizza progetti del medesimo genere); ii) la tutela della leale concorrenza tra imprese, giacché operando la Società calcistica anche nel settore commerciale in parola, ed essendo i marchi in questione registrati per categorie ricomprendenti anche detto tipo di attività, la società convenuta non avrebbe potuto realizzare i token raffiguranti i marchi altrui senza una sua preventiva autorizzazione. Per tali motivi il Tribunale ha disposto l’inibizione all’ulteriore produzione e commercializzazione degli NFT e il ritiro dal commercio dei prodotti collegati.
Considerazioni finali
In virtù della novità rappresentata dagli NFT e del difficile inquadramento dei diritti di cui si fanno portatori, si rivela necessaria una certa cautela nell’approcciarsi a questi strumenti. In particolare, si rende necessario prestare attenzione alle implicazioni dell’operazione commerciale che si intende realizzare, avendo cura di inquadrare correttamente il novero dei soggetti e dei diritti coinvolti. Si suggerisce, pertanto, l’assistenza di professionisti del settore.
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