Quando il verbale di accertamento viene notificato a mesi di distanza dalla violazione commessa, il proprietario del veicolo potrebbe non essere in grado di risalire al nominativo di chi fosse effettivamente alla guida al momento del fatto e, quindi, potrebbe incorrere in una sanzione ancora più salata di quella originaria.
Come tutelarsi? Le ragioni addotte per evitare di comunicare il predetto nominativo potrebbero assumere un peso dirimente.
In caso di violazioni che comportino la perdita di punteggio sulla patente di giuda, l’art. 126-bis, comma 2 del Codice della Strada prevede che, trascorsi 30 giorni dalla definizione della contestazione effettuata, l’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione debba comunicare all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida il nominativo al quale scalare i “punti” dalla patente.
Quanto sopra avviene nel caso in cui l’agente che ha accertato la violazione abbia potuto contestualmente identificare il conducente del mezzo e sappia dunque a chi applicare la sanzione della decurtazione dei punti della patente.
Spesso accade però che l’agente che accerta la violazione del codice della strada non riesca a “fermare” il veicolo e ad identificare seduta stante il conducente. In tal caso il verbale di contestazione verrà notificato al proprietario del veicolo e sarà quest’ultimo a dover comunicare, nel termine di 60 giorni dalla ricezione dello stesso, il nominativo di chi guidava al momento dell’illecito.
Se lo stesso omette senza giustificato motivo di effettuare la predetta comunicazione, incorre nell’ulteriore sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 286,00 ad € 1.143,00.
Su questo punto sorgono diverse problematiche. Infatti, in alcuni casi, può risultare particolarmente complesso o addirittura impossibile individuare con certezza chi fosse alla guida dell’auto in un determinato momento e chi sia quindi il soggetto interessato dalla sanzione. Si pensi soprattutto al caso in cui la notifica della contestazione arrivi a distanza di mesi dall’infrazione commessa, oppure al caso, molto frequente, in cui un veicolo venga utilizzato da persone diverse, tanto in ambito famigliare, così come aziendale.
Come si può fare in questi casi per evitare l’applicazione dell’ulteriore sanzione? Come ci si può tutelare qualora si riceva un verbale di contestazione e non si sappia a chi attribuire una determinata condotta in violazione del codice della strada?
A dare qualche risposta ai precedenti interrogativi ha contribuito la Suprema Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, emessa a definizione di un ricorso alla stessa presentato avverso una sentenza emessa dal Tribunale di Bari (Cass. Civ. Sez. II, Ordinanza n. 9555 del 18/04/2018). La Suprema Corte ha chiarito che laddove il proprietario del veicolo si dichiari impossibilitato ad individuare il trasgressore e fornisca motivazioni idonee a dimostrare tale situazione, sarà il giudice in sede di ricorso a dover valutare l’idoneità delle motivazioni addotte ad evitare l’applicazione dell’ulteriore sanzione pecuniaria.
Il proprietario di un veicolo che si veda recapitare un verbale di contestazione e che non sia in grado di risalire al nominativo di chi guidava nel momento della violazione, dovrà, quindi, adottare un comportamento collaborativo e comunicare all’organo di polizia procedente i motivi che gli impediscono di individuare il responsabile.
Qualora poi, nonostante la dichiarazione resa, l’autorità procedente decida di irrogare ugualmente l’ulteriore sanzione amministrativa, la relativa contestazione potrà essere impugnata davanti al giudice competente, il quale, ritendendo idonee le motivazioni addotte, potrà decidere discrezionalmente se applicare o meno l’ulteriore sanzione amministrativa legislativamente prevista.