Quando il pedone può essere considerato responsabile o corresponsabile del sinistro stradale? Vige la stessa regola sia in sede civile che penale? Al quesito ha dato recentemente risposta la III sezione penale della Corte di Cassazione.
La responsabilità del sinistro stradale subito dal pedone
La circolazione stradale rappresenta una attività tipicamente rischiosa per la salute non solo dei conducenti e dei passeggeri dei veicoli, ma anche dei pedoni, che sono senza dubbio i soggetti più fragili coinvolti in tale fenomeno, esponendo più degli altri la loro salute al rischio di lesioni più o meno gravi.
Tale condizione si riflette nell’articolazione delle disposizioni del Codice della Strada, che stabiliscono diritti e obblighi del pedone, che sono stati negli anni interpretati e arricchiti dalla giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, sia civile che penale.
La responsabilità oggettiva e l’art. 2054 c.c.
Come si è avuto già occasione di scrivere, nell’ordinamento civile, oltre alla regola generale della responsabilità per colpa (un soggetto è chiamato a risarcire il danno soltanto se si provi che l’ha commesso per errore non scusabile o volontariamente), vi sono norme “aggiuntive” che prevedono la c.d. responsabilità oggettiva, cioè la possibilità che, al verificarsi di certi eventi, uno specifico soggetto individuato dalla norma venga considerato come responsabile, indipendentemente dall’accertamento della presenza di errori o volontà nel realizzare il danno.
Nello specifico, con riferimento all’attività (di sua natura) pericolosa della circolazione stradale, l’art. 2054 c.c. individua come responsabile in ogni caso il proprietario del veicolo che, circolando, abbia causato un danno, a meno che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
La responsabilità del pedone tra diritto civile e penale: lo stato dell’arte
Anche con riferimento ai sinistri stradali che coinvolgano i pedoni, in sede civile trova applicazione tale norma. Per cui è ormai pacifico come l’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non sia sufficiente ad affermare la sua esclusiva responsabilità, rimanendo sempre necessario che il presunto danneggiante superi la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto quanto potesse per evitare il danno;
In sede penale, invece, dove non sono applicabili presunzioni di colpa ai fini dell’imputazione della responsabilità penale (e personale) per la causazione del danno, la valutazione della condotta del pedone assume maggiore rilevanza. Si è arrivato, infatti, ad affermare che i pedoni che attraversano la strada fuori degli appositi passaggi pedonali, hanno l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli, quale che sia la condotta, ancorché irregolare, da essi tenuta.
L’esenzione da responsabilità penale del conducente
L’orientamento espresso in sede penale, è stato recentemente confermato anche dalla Corte di Cassazione, la quale ha confermato la decisione dei Giudici di merito, i quali avevano escluso qualsiasi violazione di regole cautelari da parte della conducente, giacché la stessa si trovava, di fatto, in una posizione di sostanziale stasi a causa del traffico intenso, essendo impossibile che la stessa rallentasse o interrompesse la propria marcia per dare precedenza ai pedoni, improvvisamente e imprudentemente riversatisi in strada.
La recente pronuncia della Cassazione
Così la Corte, escluso qualsiasi profilo di colpa dell’imputata, non essendo stato dimostrato il comportamento colposo della donna alla guida dell’autovettura, né sotto il profilo della colpa specifica (superamento dei limiti di velocità) né sotto il profilo della colpa generica (avuto riguardo, tra le altre cose, all’intensità del traffico, della mancata audizione di rumori e dell’assenza di tracce di frenata), ha confermato l’assoluzione
È rimasto invece irrilevante il comportamento imprudente dei due pedoni – di per sé, come sopra precisato, non sufficiente ad escludere la responsabilità della conducente – sul presupposto che: “se è ben vero che il repentino attraversamento, anche laddove non avvenuto sulle strisce, non esclude la responsabilità del conducente del veicolo investitrice, è altrettanto vero che affinché il conducente risponda penalmente dell’investimento, occorre la prova di una condotta non esente da colpa”.
Osservazioni finali
Come spesso accade, dal medesimo fatto (in questo caso l’incidente stradale) possono derivare diversi effetti e responsabilità giuridiche, ben potendo lo stesso rilevare sia in sede civile sia in sede penale, come no.
Anche in tali situazioni diviene quindi indispensabile rivolgersi ad un professionista per verificare le implicazioni giuridiche di tali accadimenti.
Saperne di più
Per saperne di più sulle responsabilità connesse ai sinistri da buche stradali, sulle implicazioni penali della circolazione stradale e sul concorso tra più responsabili civili.