Approvata per il secondo anno consecutivo in piena emergenza pandemica, la nuova legge di bilancio abbraccia molti aspetti relativi al mondo e al diritto del lavoro e della previdenza sociale, introducendo, fra l’altro, incentivi alla rigenerazione d’impresa da parte dei propri lavoratori.
Il Parlamento, con legge n. 234 del 30 dicembre 2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2021, ha approvato in via definitiva la manovra finanziaria per l’anno 2022.
Oltre alle annunciatissime novità riguardanti l’avvio di revisione dell’IRPEF in materia tributaria e la regolamentazione del “superbonus”, è la materia giuslavorista a rappresentare una delle protagoniste della Legge di Bilancio 2022.
In linea con i provvedimenti adottati per contrastare il fenomeno pandemico e, più nello specifico, per onorare gli impegni assunti attraverso la definizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), le misure della Finanziaria 2022 spaziano dalla razionalizzazione degli ammortizzatori sociali agli incentivi all’occupazione, introducendo anche rilevanti novità in materia di pensioni, terminando, infine, con disposizioni mirate in tema di malattia e infortunio del professionista, politiche attive del lavoro e parità di genere.
AMMORTIZZATORI SOCIALI E POLITICHE ATTIVE
Uno degli obiettivi della Manovra è stato razionalizzare e rafforzare il sistema di protezione sociale, cercando di garantirne l’accesso ai lavoratori, sia in mancanza di occupazione, sia in costanza di lavoro, con conseguente miglioramento delle prestazioni, sia in termini di durata che di trattamento.
- A partire dal 1° gennaio 2022 viene ridotta da 90 a 30 giorni l’anzianità minima richiesta per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale dei dipendenti. In più, in linea con le nuove modalità di lavoro dovute al contesto emergenziale tali trattamenti vengono estesi anche ai lavoratori a domicilio e agli apprendisti.
- Viene modificata la disciplina del contributo addizionale a carico del datore di lavoro in caso di accesso ai trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari. In particolare, si prevede un meccanismo di premialità consistente nella riduzione della precitata contribuzione addizionale in caso di mancato ricorso ai trattamenti di integrazione salariale per un tempo significativo.
- Viene eliminato il divieto di attività lavorativa durante la percezione delle integrazioni salariali, a seconda della durata della prestazione resa: l’erogazione del contributo viene interrotta in caso di contratto di lavoro subordinato, nonché di lavoro autonomo di durata superiore a 6 mesi (mentre se è inferiore a 6 mesi l’erogazione del contributo è solo sospesa).
- La disciplina in materia di integrazioni salariali straordinarie e dei relativi obblighi contributivi viene estesa dal 1° gennaio 2022 a tutti i datori di lavoro che occupino più di 15 dipendenti, non coperti dai fondi di solidarietà e indipendentemente dal settore di appartenenza.
- La Manovra prevede anche un ulteriore periodo di Cassa integrazione guadagni straordinari (CIGS) per sostenere le transizioni occupazionali nelle aziende che occupino più di 15 dipendenti giustificate da riorganizzazione aziendale o da crisi aziendale (da regolarsi mediante appositi patti territoriali): i lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinario potranno agire ad un apposito programma denominato “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (GOL).
Importanti novità riguardano anche i titolari di partita IVA che cessano l’attività, a cui viene esteso il programma di politiche attive.
Altra interessante novità concerne l’indennità di disoccupazione NASPI, la quale viene estesa per il nuovo anno anche in favore degli operai agricoli a tempo indeterminato, con riduzione mensile dell’importo a decorrere dal sesto mese (invece che dal terzo).
INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE
La nuova Legge di Bilancio prevede anche una serie di misure per agevolare ed incentivare le assunzioni.
- Si prevede uno specifico esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 per i datori di lavoro privati che in tale periodo assumano lavoratori subordinati provenienti da imprese in crisi, indipendentemente dalla loro età anagrafica.
- Si prevede uno specifico esonero contributivo in caso di assunzione di lavoro in Cassa Integrazione e Guadagni Straordinaria (CISG) con accordo di transazione occupazionale. Tutto ciò, a condizione che nei sei mesi precedenti l’assunzione, non siano stati effettuati licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva.
- In tema di contratto di apprendistato, viene introdotto uno sgravio contributivo totale per gli apprendisti per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto. Si introduce altresì la possibilità di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante, e senza limiti di età, lavoratori in CIGS aderenti ad un accordo di transazione occupazionale.
- Una delle novità più interessanti in tema di incentivi all’occupazione è però rappresentata dall’esonero completo dal pagamento dei contributi previdenziali per i lavoratori che costituiscano società cooperative di produzione e lavoro rilevando i beni di un’azienda in crisi per proseguirne o riavviarne la produzione.
Tale attività, anche nota come rigenerazione d’impresa o Workers Buyout, rappresenta, del resto, un fenomeno in costante crescita. Con tale esonero, la manovra introduce, quindi, un nuovo e importante incentivo all’imprenditorialità dei lavoratori.
SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE FEMMINILE E PARITA’ DI GENERE
Diversi gli incentivi per l’occupazione femminile.
- Viene previsto espressamente uno sgravio contributivo del 50 % in favore delle lavoratrici madri del settore privato che rientrino a lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità. Tale riduzione opererà per un periodo massimo di un anno a partire dalla data di rientro al lavoro.
- Sostegni per la maternità delle lavoratrici autonome o in collaborazione coordinata e continuativa (Co.co.co), commercianti, artigiane e imprenditrici agricole viene incrementata di 3 mesi (dal terzo mese dopo il parto), la durata dell’indennità di maternità nel caso in cui il reddito della richiedente nell’anno antecedente la domanda sia stato inferiore ad euro 8.145,00.
- Al fine di rendere maggiormente effettivo il principio della parità di genere, viene incrementato di 50 milioni di euro il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere, ampliandone le finalità di impiego e prevedendo, inoltre, che sia destinato al sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso la definizione di procedure incentivanti le imprese che assicurino la parità di genere.
LE NOVITA’ IN TEMA DI PENSIONI
Per quanto riguarda il pensionamento:
- viene espressamente istituito un fondo per favorire l’uscita anticipata dal lavoro degli addetti delle piccole e medie imprese in crisi, che avranno raggiunto l’età anagrafica di 62 anni. Tuttavia, gli aspetti relativi al fondo dovranno essere specificati con apposito decreto ministeriale, in assenza del quale lo strumento di sussidio non potrà operare.
- La quota per il pensionamento viene allungata a “102”: l’uscita dal mondo del lavoro sarà possibile per i soli lavoratori che nel 2022 riusciranno a raggiungere l’età anagrafica di 64 anni e un’anzianità contributiva pari a 38 anni.
- In terzo luogo, la Manovra modifica la disciplina relativa all’APE sociale (anticipo pensionistico per over 63), con conseguente proroga dell’istituto per l’annata finanziaria 2022, riducendo al contempo da 36 a 32 anni il requisito dell’anzianità contributiva minima per l’accesso a tale misura per gli operai agricoli, i ceramisti e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta.
- Viene, infine, prorogato il trattamento “Opzione donna” anche per l’anno 2022 per le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, e un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e 59 anni per le lavoratrici in rapporto di lavoro autonomo.
VERSO L’AMPLIAMENTO DELLE TUTTELE PER LA SALUTE DEL PROFESSIONISTA … UN’OCCASIONE COLTA A METÀ.
Viene introdotta soltanto in favore dei lavoratori autonomi iscritti in appositi albi professionali (i professionisti), la sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali se il contribuente o il suo incaricato siano affetti da morbo o infortunio che ne determini inabilità temporanea superiore a 3 giorni. In questa ipotesi, i professionisti saranno temporaneamente esonerati da responsabilità e sanzioni per mancato rispetto delle sole scadenze tributarie.
La norma, attesa da molti anni, rappresenta – però – più un punto di partenza che d’arrivo, considerata la limitata portata, sia oggettiva (le sole scadenze fiscali), sia soggettiva (i soli professionisti).
Per approfondimenti, il testo integrale della Legge di Bilancio 2022 è disponibile al presente link.
Schemi riepilogativi delle novità sono consultabili sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali al seguente link.
Se vuoi saperne di più sulla legge di bilancio e sui provvedimenti inerenti ai lavoratori in tempo di pandemia, puoi consultare anche i nostri articoli al seguente link:
https://studiolegaleborgiani.it/lavoratori-e-obbligo-di-green-pass-novita-e-precedenti/