L’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI BENI NON CONFORMI AGLI STANDARD EUROPEI

Avvocato doganale Macerata

In sede di controlli doganali sulle importazioni all’interno del territorio dell’Unione Europea, l’Agenzia delle Dogane può effettuare una verifica sul rispetto, da parte del soggetto importatore, non soltanto della normativa tributaria ma anche delle disposizioni che dettano i requisiti di conformità del prodotto importato, che viene immesso nel mercato, ai vari standard di sicurezza e di tutela della salute previsti dall’ordinamento nazionale e da quello europeo.

All’esito dei controlli, se l’Accertatore riscontra il mancato rispetto di tali disposizioni, potrà contestare la violazione, avviando così il procedimento sanzionatorio, che può portare, ad esempio, all’irrogazione di sanzioni pecuniarie nonché alla disposizione del sequestro della merce.

Di recente, con riferimento all’importazione di prodotti tessili, lo Studio ha ottenuto un importante provvedimento di archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato e del sequestro amministrativo disposto dalle Autorità di controllo con riferimento a della merce ritenuta sprovvista dei requisiti di sicurezza.

 

I “prodotti tessili” e l’obbligo di etichettatura

Il Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011, allo scopo di garantire la sicurezza dei “prodotti tessili” circolanti nel mercato europeo, e di uniformare la relativa disciplina, regola le denominazioni delle fibre tessili nonché l’etichettatura e il contrassegno della loro composizione fibrosa.

Ai sensi del Regolamento, in particolare, l’etichetta deve riportare l’esatta composizione fibrosa del prodotto oltre che l’eventuale presenza di parti non tessili di origine animale, dal momento che l’apposizione dell’etichetta o del contrassegno ha la funzione di garantire a tutti i consumatori del mercato europeo la disponibilità di informazioni chiare e dettagliate sulle caratteristiche del prodotto.

 

L’immissione sul mercato del prodotto tessile

L’art. 15 del Regolamento prevede che, al momento dell’immissione sul mercato eurounitario di un prodotto tessile, il fabbricante deve garantirne l’etichettatura, e che, se il fabbricante non è stabilito nell’Unione Europea, tale obbligo grava sull’importatore, laddove per “immissione sul mercato” si intende la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell’Unione Europea, e per “messa a disposizione sul mercato” la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato eurounitario nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito. Per cui, tendenzialmente, l’immissione sul mercato costituisce il primo atto dell’importatore.

 

Il precedente trattato dallo Studio

Generalmente, al momento dell’importazione nel territorio dell’Unione Europea, la merce viene considerata dalle Autorità competenti come “immessa nel mercato” e, quindi, immediatamente sottoposta alla disciplina in materia di sicurezza prevista per la particolare tipologia di prodotto. Vi sono tuttavia delle eccezioni a questo trattamento: tali deroghe possono trovarsi espressamente indicate nella normativa, oppure possono essere ricostruite a partire dalla ratio della legge di riferimento e dalla finalità sottesa alla sua adozione.

Nel caso trattato dallo Studio, l’Agenzia delle Dogane, qualificando come “immissione sul mercato” l’importazione di alcuni prodotti tessili non etichettati (ma non immediatamente destinati al mercato), contestava la violazione, da parte dell’importatore, dell’obbligo previsto all’art. 15 del Regolamento europeo.

Violazione per cui è prevista, nell’ordinamento italiano, una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 3.000 euro a 20.000 euro, e che può essere seguita dalla disposizione del sequestro dei prodotti non conformi alla normativa.

 

I rimedi previsti per l’importatore: il pagamento in misura ridotta.

In via preliminare è utile sottolineare che l’Agenzia delle Dogane può, per l’accertamento di violazioni per le quali sono previste sanzioni amministrative pecuniarie, assumere informazioni direttamente dall’interessato, nonché procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora e a rilievi di diverso tipo.

La violazione deve essere, poi, immediatamente contestata dall’Agenzia o, in mancanza, i suoi estremi devono essere notificati all’interessato (se residente nel territorio della Repubblica) entro il termine di novanta giorni.

Ricevuta la contestazione, il destinatario può valutare se estinguere il procedimento sanzionatorio avviato pagando il doppio del minimo della sanzione prevista per la relativa violazione (ex art. 16 della L. n. 689/1981) entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o notificazione, oppure presentare memorie difensive all’Ufficio competente per la valutazione del caso e per l’eventuale irrogazione della sanzione.

 

Una strada alternativa: la richiesta di archiviazione del procedimento sanzionatorio e di revoca del sequestro.

La contestazione della violazione e l’eventuale sequestro non sono, quindi, definitivi e irrevocabili: l’interessato potrà chiedere tanto l’archiviazione del procedimento sanzionatorio (previo annullamento del verbale amministrativo contenente la contestazione della violazione) quanto la revoca dell’eventuale sequestro cautelare dei prodotti.

A tal fine, entro i termini di legge il privato può far pervenire, all’Ufficio preposto, “scritti difensivi e documenti” in cui potrà esporre le ragioni, in fatto e in diritto, a sostegno della propria tesi, chiedendo anche di essere sentito personalmente.

Valutata l’entità della contestazione ed il contenuto delle memorie difensive, se ritiene comunque fondato l’accertamento, l’Ufficio determina la sanzione pecuniaria, ingiungendone il pagamento. L’interessato, allora, avrà di fronte a sé due strade: pagare quanto stabilito dall’Ufficio (in tal caso, il pagamento dovrà avvenire entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento), oppure proporre opposizione, avverso l’ordinanza-ingiunzione, di fronte all’autorità giudiziaria competente.

Al contrario, se ritiene che l’accertamento non sia fondato, l’Ufficio dispone l’archiviazione della procedura, così come accaduto nella vicenda di cui si è occupato il nostro Studio legale.

 

Considerazioni finali

Nel caso trattato, l’Ufficio preposto a valutare le difese ha accolto tutte le ragioni a sostegno della posizione dell’importatore, valorizzando le argomentazioni fattuali e giuridiche esposte nella memoria difensiva.

Se da una parte la legge è necessariamente generale e ampia, dovendo ricomprendere sotto di sé un numero indeterminato di situazioni, la casistica va sempre analizzata singolarmente nelle sue peculiarità.

Infatti, dalle particolari caratteristiche del caso specifico potrebbero emergere elementi decisivi per addivenire, con l’ausilio di professionisti e consulenti esperti, all’archiviazione del procedimento sanzionatorio.

 

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