LEGITTIMITÀ DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PER ECCESSO DI VELOCITÀ

multa eccesso velocità avvocato Macerata
Le risultanze dell’autovelox fanno piena prova o sono contestabili?

Il tema è stato recentemente analizzato di nuovo dalla Cassazione, che è intervenuta ribadendo il proprio orientamento sul punto, specificando anche i diversi oneri probatori tra sanzionato e Amministrazione che irroga la sanzione.

Limiti di velocità e modalità di accertamento

Come si è già avuto modo di scrivere, la velocità massima degli autoveicoli consentita sulle strade è regolata dall’art. 142 del Codice della Strada, all’interno del quale sono indicati i limiti generali da osservare e le relative tolleranze da applicare al momento della rilevazione, che può avvenire con o senza strumenti elettronici.

L’attività d’accertamento deve essere realizzata dalle sole Autorità cui la legge riconosce tale potere/dovere e costituisce il presupposto necessario per poter procedere ad una valida contestazione dell’infrazione.

Nel tempo, tuttavia, tale attività è stata sempre più demandata a strumenti elettronici, programmati per funzionare e rilevare la velocità anche in assenza degli agenti preposti che – appreso il dato e verificatone la correttezza – devono provvedere a contestare l’infrazione per eccesso di velocità attraverso notifica del relativo verbale, in cui – in conformità con quanto esplicitato dalla Circolare della Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato del 7 agosto 2017 (n. 300/A/6045/17/144/520/3), l’agente verbalizzante deve dare atto della perfetta funzionalità della strumentazione mentre l’operatore addetto ai controlli di funzionalità degli strumenti di rilevazione elettronica della velocità dovrà sottoscrivere un apposito verbale, che deve essere conservato presso gli uffici dell’organo utilizzatore del dispositivo.

Cosa succede, però, se all’interno del verbale di contestazione non viene fatta alcuna menzione degli estremi dei documenti attestanti le verifiche di buon funzionamento dell’apparecchio elettronico?

Al quesito ha dato recentemente risposta la Cassazione, ribadendo quanto già stabilito in ordine alla contestabilità della sanzione irrogata previa sommaria indicazione della regolare funzionalità dell’apparecchiatura utilizzata.

La prova del verbale tra conferme e annullabilità

Si è quindi precisato che – a seguito dell’eventuale impugnazione da parte del sanzionato – nel successivo giudizio è onere dell’Amministrazione produrre in giudizio il certificato di taratura dell’apparecchio usato nonché dei documenti attestanti la sottoposizione dello stesso alla verifica di funzionalità e che, in assenza di prova, l’accertamento dell’infrazione deve ritenersi viziato perché, in difetto, come chiarito da alcuni Giudici di merito (Gdp Savona sent. n. 258 del 3 maggio 2019) mancherebbe la dimostrazione della circostanza/presupposto unico fondante della sanzione irrogata.

In caso di ricorso contro la multa per eccesso di velocità, quindi, il giudice è tenuto ad accertare se l’autovelox (il tutor o il telelaser) sia stato sottoposto alle dovute verifiche di funzionalità e taratura da parte dell’organo che lo gestisce, anche se nel verbale l’accertatore ne abbia “attestato” l’adeguatezza.

Ma vi è di più: come affermato dalla Cassazione, da ultimo con l’Ordinanza n. 8694 del 17 marzo 2022, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all’Amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento. In difetto di prova, la sanzione dovrà essere annullata.

Alcune pillole riassuntive

Le amministrazioni devono sottoporre a verifiche costanti tutti gli strumenti elettronici di rilevazione, dandone indicazione nel verbale, con successivo onere di dimostrare – in caso di contestazione del soggetto sanzionato sul punto.

Quindi:

  • in assenza di prova, la mera affermazione dell’agente preposto all’interno del verbale che il dispositivo è regolarmente tarato o sottoposto a verifica di funzionalità non è sufficiente per la legittimità dell’accertamento;
  • in caso di impugnazione del soggetto sanzionato, infatti, l’amministrazione dovrà fornire prova dell’esistenza del certificato di taratura e verifica di funzionalità;
  • l’assenza di tale prova determinerà l’invalidità dell’accertamento e, quindi, l’annullamento della sanzione amministrativa.

I rimedi e le valutazioni da fare

Gli strumenti a tutela del cittadino destinatario di una sanzione amministrativa derivante dalla violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale non mancano e la Giurisprudenza ha puntualmente riconosciuto diritti ed interessi del privato.

L’impugnazione delle sanzioni alla Prefettura o al Giudice di Pace competenti, però, devono sempre seguire a un’accurata valutazione del caso concreto, funzionale a stimare se sussistano o meno errori invalidanti l’accertamento e, quindi, i presupposti per proporre l’impugnativa.

Per approfondimenti, il testo integrale del Codice della Strada è disponibile al seguente link:

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285

Se vuoi saperne di più sul Codice della Strada e sui rimedi previsti per impugnare le sanzioni amministrative, puoi consultare altri nostri articoli ai seguenti link:

https://studiolegaleborgiani.it/rilevazione-della-velocita-in-assenza-di-autovelox/

https://studiolegaleborgiani.it/la-multa-arriva-dopo-mesi-dallinfrazione-chi-era-alla-guida/

https://studiolegaleborgiani.it/riforma-codice-della-strada/

https://studiolegaleborgiani.it/decreto-semplificazioni-tutte-le-novita-riguardo-al-codice-della-strada-introdotte-con-la-legge-n-120-2020/

 

 

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